Applicazione dell'art. 72-quater l.fall. ai contratti ante l. n. 124/2017: le S.U. chiamate a superare il “disorientamento” giurisprudenziale in atto
14 Maggio 2020
Massima
Il principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento importa la necessità di un chiarimento definitivo, in tema di contratti di leasing stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma del 2017, in ordine al quesito se possa applicarsi in via analogica una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall'ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nella disciplina contenuta nella legge fallimentare. Il caso
La vicenda oggetto della specifica controversia, che qui si richiama in estrema sintesi, è presto detta: una società di leasing, nel 2002, concedeva in locazione finanziaria ad una società un capannone industriale, con un contratto della durata di anni 12 e con scadenza nel 2014. Alla scadenza, l'utilizzatrice si è rivelata inadempiente rispetto al pagamento delle ultime rate contrattualmente pattuite e la società concedente ha invitato la stessa a corrispondere l'importo residuo. Nel 2016 l'utilizzatrice è stata dichiarata fallita e la concedente ha formulato domanda di insinuazione al passivo per i canoni scaduti e non pagati. Il giudice delegato al fallimento ha escluso il credito in quanto: - il contratto di leasing si era risolto per inadempimento dell'utilizzatore in data antecedente alla dichiarazione di fallimento; - gli effetti della risoluzione dovevano considerarsi disciplinati dall'art. 1526 c.c.; - la concedente non avrebbe potuto pretendere il pagamento dei canoni insoluti nella misura contrattualmente pattuita, ma solo l'equo compenso contemplato dalla norma richiamata. Anche l'opposizione allo stato passivo veniva rigettata, sicché la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione, alla stregua di tre motivi, fondati sostanzialmente sulla prospettata impossibilità di applicare le norme sulla risoluzione ad un contratto che aveva già cessato di produrre effetti per lo spirare del termine di durata e sulla ritenuta applicabilità alla fattispecie della normativa introdotta con la L. n. 124 del 2017, in combinazione con l'art. 72 quater L. fall.
La questione
La III Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza n. 5022 del 25 febbraio 2020 (ud. 22 ottobre 2019), ha preso atto della necessità di dirimere il contrasto sul tema dell'inadempimento dell'utilizzatore nel contratto di leasing stipulato prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, che ha tipizzato il contratto di leasing e ha previsto un'apposita disciplina. In considerazione della non uniformità di orientamenti, tanto in campo giurisprudenziale che dottrinale, la Corte ha rimesso il ricorso al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito di diritto: “se possa applicarsi in via analogica, anche solo per analogia iuris, una norma inesistente al momento in cui venne ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall'ordinamento; ed in caso affermativo se, con riferimento al caso di specie, tale norma da applicarsi in via analogica possa ravvisarsi nella L. Fall., art. 72 quater”.
La soluzione giuridica
La Suprema Corte, con il provvedimento in commento, ha ritenuto preliminare la soluzione della questione sottesa al terzo motivo di ricorso, diretta a stabilire se gli effetti della risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing siano regolati, per le fattispecie intervenute prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, dall'art. 1526 c.c.. Il Giudice di legittimità, nell'adottare la decisione in esame, prende le mosse da una illustrazione dei diversi orientamenti formatisi sul punto:
La Corte, nell'ordinanza richiamata, pone l'attenzione sulla circostanza per cui l'interpretazione “evolutiva” proposta dal ricorrente e che intende superare il tradizionale orientamento volto ad applicare alla risoluzione del contratto di leasing traslativo l'art. 1526 c.c., rischia di porsi, in realtà, in aperto contrasto con il principio comunitario di certezza del diritto e del corollario di tutela del legittimo affidamento: ciò in quanto l'attuale normativa in tema di leasing alla data della stipula del contratto non era in vigore e pertanto i suoi effetti non erano ragionevolmente prevedibili.
Osservazioni
Non è neppure il caso di soffermarsi, in questa sede di breve segnalazione, priva di finalità di approfondimento critico, sull'enorme differenza che scaturisce (nella gestione di una procedura fallimentare) tra gli effetti connessi all'applicazione dell'art. 1526 c.c. e quelli scaturenti dall'applicazione della L. 124 del 2017. Quel che preme di rilevare è l'opportunità dell'iniziativa assunta dalla Sezione semplice del Giudice di legittimità, poiché, anche all'interno della Magistratura di merito, gli orientamenti interpretativi affatto diversi sin qui adottati non hanno consentito di avere alcuna uniformità applicativa delle discipline che potenzialmente vengono in rilievo. Ci si deve augurare dunque che l'intervento delle Sezioni Unite riesca a definire il perimetro di applicabilità dell'art. 72 quater l.fall. tanto nell'interesse delle procedure fallimentari e dei creditori di esse, quanto nell'interesse delle società concedenti beni in leasing, in ossequio al generale principio di certezza del diritto.
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