L'udienza mediante “trattazione scritta” è compatibile con il processo esecutivo avente ad oggetto il pignoramento presso terzi?
14 Maggio 2020
L'udienza mediante “trattazione scritta” è compatibile con il processo esecutivo avente ad oggetto il pignoramento presso terzi?
Ci si chiede se la previsione contenuta nell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. n. 18/2020 laddove prevede la possibilità di svolgimento dell'udienza civile mediante “trattazione scritta”, sia compatibile con il processo esecutivo avente ad oggetto un pignoramento presso terzi. La disposizione appena menzionata, inserita nel d.l. n. 18/2020 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, recentemente convertito con modifiche in l. n. 27/2020), prevede che sia in facoltà dei capi degli uffici giudiziari consentire lo svolgimento dell'udienza civile, allorché la stessa non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, «mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice». Una modalità di svolgimento, dunque, che risulta, per espressa previsione normativa, riservata alle sole parti assistite da un difensore, tanto più che solo gli avvocati, e non le parti private non assistite da un difensore, sono abilitati ad accedere al fascicolo telematico dell'esecuzione e ad effettuare depositi nello stesso. Tali caratteristiche di questa modalità di svolgimento dell'udienza, hanno fatto sorgere da più parti dubbi sulla sua compatibilità, in generale, con il processo esecutivo e, più in particolare, con quello avente ad oggetto l'espropriazione presso terzi. Diversi sono i motivi di perplessità che sono stati sollevati: innanzi tutto, con riguardo alla posizione del debitore esecutato nel processo esecutivo. È lo stesso art. 485 c.p.c. a far salva la facoltà per il giudice di disporre la comparizione delle parti ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero ogni qual volta lo richieda la legge: ne emerge, dunque, che la partecipazione del debitore al processo esecutivo sia contemplata dal legislatore anche a prescindere da una formale costituzione dello stesso mediante un difensore. Alcune attività, poi, proprio come lascia intendere l'art. 485 c.p.c., sono devolute al debitore espressamente dalla legge: si pensi al caso della istanza di conversione (art. 495 c.p.c.), che può essere proposta dal debitore personalmente, senza la necessaria assistenza di un difensore. Oppure si pensi, per concentrarsi su una attività che tipicamente si svolge in udienza, alla comparizione del debitore a norma dell'art. 499, comma 6, c.p.c., per effettuare l'eventuale disconoscimento degli interventi svolti in assenza di titolo esecutivo. Con specifico riguardo al pignoramento presso terzi, poi, le criticità della modalità di svolgimento dell'udienza mediante “trattazione scritta” si estendono anche alla posizione del terzo pignorato. Se è vero, infatti, che non è più prevista, in prima battuta, la sua comparizione in udienza per rendere dichiarazione di terzo (l'art. 547 c.p.c. si limita oggi a prevedere che lo stesso invii la propria dichiarazione al creditore procedente), è anche vero che la comparizione del terzo pignorato continua ad essere prevista dall'art. 548, comma 1, c.p.c., con effetti peraltro molto considerevoli sull'esito della procedura espropriativa, dal momento che dalla mancata comparizione dello stesso nell'udienza fissata a norma di tale articolo, può discendere, a certe condizioni, una presunzione di mancata contestazione del debito da parte del terzo pignorato, con conseguente assegnazione delle somme a favore del creditore procedente ed a carico del terzo pignorato. Anche in questo caso la norma non prevede affatto che il terzo pignorato, al fine di effettuare la propria comparizione in udienza, debba formalmente costituirsi a mezzo di un difensore, ben potendo lo stesso comparire personalmente. Non mancano dunque diverse criticità, all'apparenza insormontabili. Rispetto a tali criticità, gli uffici di merito, fino a questo momento, sembrano muoversi in ordine sparso: chi scrive ha contezza di alcuni uffici che hanno ritenuto senz'altro compatibile tale modalità di svolgimento dell'udienza con il processo esecutivo di espropriazione presso terzi, ma anche di altri casi nei quali è stato affermato che la “trattazione scritta” sia, per così dire, mitigata, consentendo al debitore o al terzo pignorato di comparire personalmente presso l'ufficio giudiziario e rendere le proprie dichiarazioni ora innanzi al Cancelliere, ora innanzi al Giudice. Le soluzioni da ultimo menzionate, tuttavia, non sembrano invero soddisfacenti, almeno per due motivi: da un lato, infatti, tale modalità di svolgimento “mista”, ipotizzata da alcuni, pare fuori tanto dal modello legale disegnato dal codice di procedura civile, quanto da quello previsto dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020; dall'altro, una tale modalità di svolgimento dell'udienza neppure tutela pienamente il contraddittorio tra le parti, preservando l'oralità solo a vantaggio di alcune parti a scapito di altre e non dando modo alle parti formalmente costituite nel processo esecutivo di avere immediata contezza di quanto eventualmente dichiarato dal debitore o dal terzo pignorato. Dunque le alternative possibili, ove volesse ritenersi incompatibile la “trattazione scritta” con l'espropriazione presso terzi, sarebbero all'apparenza tre (ossia o lo svolgimento dell'udienza mediante comparizione “fisica” delle parti, con tutte le cautele del caso, oppure lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento telematico da remoto, oppure il rinvio a data successiva al 31.7.2020), ma nella sostanza soltanto una, ossia il rinvio previsto dall'art. 83, comma 7, lett. g, del d.l. n. 18/2020. Quanto alla modalità di svolgimento mediante collegamento da remoto (art. 83, comma 7, lett. f) d.l. n. 18/2020, la stessa presenterebbe, con riguardo ad una parte non formalmente costituita nel processo esecutivo, difficoltà di pratica attuazione non dissimili da quelle che presenta l'udienza mediante “trattazione scritta”. Quanto allo svolgimento dell'udienza mediante comparizione “fisica” delle parti, si tratterebbe di una modalità che al più, stante la perdurante fase di emergenza sanitaria, potrebbe essere garantita per un numero davvero limitato di procedure, rispetto ai numeri molto consistenti presenti sui ruoli di molti uffici. Se allora l'unica alternativa possibile è quella del necessario rinvio dell'udienza, occorre domandarsi se escludere la compatibilità della “trattazione scritta” con il processo esecutivo di pignoramento presso terzi sia veramente rispondente all'interesse delle parti o non finisca per recare un grave pregiudizio a tutte le parti coinvolte nel processo esecutivo, in primo luogo proprio al debitore esecutato, che vedrebbe protrarsi ulteriormente il blocco cautelativo delle somme pignorate presso il terzo. Una soluzione potrebbe allora essere quella di ravvisare senz'altro una tale compatibilità fra espropriazione presso terzi e udienza mediante “trattazione scritta”, sia pur con talune cautele e precisazioni. Per giungere ad una tale conclusione potrebbe valorizzarsi, in particolare, la posizione espressa dalla Cassazione in tema di tutela della integrità del contraddittorio nel processo esecutivo, laddove viene costantemente affermato che «nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione» (fra le molte Cass. civ., n. 1618/2005), con l'effetto che la mancata partecipazione della parte personalmente all'udienza non comporterà un insanabile vizio dell'attività svolta nel corso della stessa ma, al più, un vizio che sarà rilevabile nelle forme dell'art. 617 c.p.c., con l'onere per tale parte, peraltro, di rappresentare l'effettivo pregiudizio che la stessa abbia subito in considerazione della mancata partecipazione all'udienza. Una particolare cautela, invece, occorrerà avere in tutti quei casi in cui una disposizione di legge ricolleghi alla mancata comparizione della parte un ben preciso effetto legale (si tratta, ad esempio, dei due casi in precedenza menzionati, rinvenibili nell'art. 499, comma 6, c.p.c. e nell'art. 548, comma 1, c.p.c.): in queste ipotesi davvero sarà difficile ravvisare una compatibilità fra udienza svolta mediante “trattazione scritta” e procedimento di espropriazione presso terzi e sarà allora consigliabile disporre rinvio a norma dell'art. 83, comma 7, lett. g) d.l. n. 18/2020. |