La testimonianza del cliente è sufficiente per provare il versamento di acconti in contante all'avvocato?

Redazione scientifica
14 Maggio 2020

In tema di compenso spettante all'avvocato per la propria attività professionale, può considerarsi ammessa la prova testimoniale circa il pagamento di somme di denaro eccedenti il limite di 2,58 euro (art. 2721 c.c.) a condizione della concreta valutazione delle ragioni in base alle quali la parte non abbia ritenuto di predisporre documentazione scritta.

Il caso. Il Tribunale di Cagliari rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un avvocato per le somme dovute a titolo di compenso professionale per l'attività prestata a favore dell'ingiunta in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale.
La Corte d'appello accoglieva però l'impugnazione della cliente e revocava il decreto ingiuntivo. La decisione era fondata sul fatto che la causa a cui si riferisce il compenso non era di valore indeterminabile con la conseguenza che il compenso avrebbe dovuto essere parametrato al risarcimento ottenuto dalla cliente in base alle tariffe di cui al d.m. 8 aprile 2004, applicabili ratione temporis. Dalla cifra risultante andavano inoltre sottratte le somme già corrisposte in contanti dall'assistita come risultante dalle dichiarazioni testimoniali di quest'ultima e dei suoi genitori.
L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi, per quanto d'interesse, per aver la Corte territoriale ritenuto provato il pagamento di acconti sulla base della prova testimoniale della cliente.

Prova testimoniale. La censura risulta fondata. L'avvocato ricorrente aveva tempestivamente eccepito nella comparsa di risposta l'inammissibilità della suddetta prova, eccezione reiterata anche in occasione dell'ammissione della testimonianza. La Corte d'appello, dissentendo rispetto alle affermazioni del giudice di prime cure, aveva ritenuto inconferente il riferimento agli artt. 2721 e 2726 c.c., omettendo però di indicare le ragioni della deroga al divieto della prova testimoniale.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, posto che l'art. 2726 c.c. in tema di prova testimoniale trova applicazione anche al pagamento e alla remissione di debito, deve considerarsi ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite di 2,58 euro (art. 2721 c.c.) solo previa concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e cautela, la parte non abbia curato di predisporre documentazione scritta.
Accogliendo dunque la doglianza, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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