Approvato il Decreto Rilancio. Ecco le misure di sostegno per le imprese

La Redazione
14 Maggio 2020

Il Decreto Rilancio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 45 del 13 maggio 2020. Sono diverse le misure previste a sostegno di imprese e professionisti colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Il Decreto Rilancio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 45 del 13 maggio 2020.

Sono diverse le misure previste a sostegno di imprese e professionisti colpiti dall'emergenza epidemiologica.

È previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, ovvero 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nell'ultimo periodo d'imposta; 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400 mila euro e 1 milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1e 5 milioni di euro.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Il testo prevede poi l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

È prevista l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La stessa agevolazione è prevista per stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

Viene introdotta la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 saranno rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Con l'obiettivo di raggiungere il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, è prevista la detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.

Sono poi introdotte ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società e si prevede l'autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio” per interventi a favore di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

È stato istituito un “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia e sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi. Presso il Ministero dello sviluppo economico è stato invece istituito il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e l'incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l'internazionalizzazione delle p.m.i., con l'ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l'internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.
Sono previste ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell'ambito della misura “Smart&Start Italia”.

Le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio potranno adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

Fonte: dirittoegiustizia

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