In caso di sentenza ex art. 2932 c.c. le agevolazioni prima casa spettano anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Redazione scientifica
15 Maggio 2020

In caso di sentenza costitutiva della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c., il diritto alle agevolazioni sulla prima casa con il possesso dei relativi presupposti può essere dichiarato dal neoproprietario fino alla registrazione della sentenza anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente e, decidendo nel merito, gli ha riconosciuto le agevolazioni sulla prima casa.

Agevolazioni prima casa: presupposti. Sul punto si ricorda che la Nota II bis) posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, prevede l'applicazione agevolata dell'imposta di registro agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse a condizione che:

a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;

b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le predette agevolazioni.

Il caso concreto. Ribaltato dunque l'esito della CTR Lazio che aveva sostenuto l'inapplicabilità dell'agevolazione in quanto il contribuente non aveva reso la dichiarazione di sussistenza dei requisiti agevolativi ad Autorità diversa da quella che aveva emesso il provvedimento giudiziario costitutivo ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Col proprio ricorso in Cassazione il contribuente denunciava violazione di legge ritenendo che, una volta conseguito il trasferimento dell'immobile con sentenza, la dichiarazione del possesso dei requisiti per le agevolazioni prima casa potesse esser resa anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La sentenza della CTR si basa anche su alcuni documenti di prassi con cui l'Amministrazione finanziaria, in mancanza di un atto pubblico di compravendita, richiede un atto integrativo (alla pronuncia giudiziale) da rendere in forma di dichiarazione autenticata nelle firme. Ad esempio, con risoluzione 90/E/2014 ha stabilito che in caso di acquisto dell'immobile per usucapione, i contribuenti interessati potranno godere delle agevolazioni prima casa mediante integrazione dell'atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione.

Quanto ai termini per rilasciare le dichiarazioni la Cassazione ha sempre stabilito che i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell'immobile sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ostandovi l'obbligo imposto al compratore di rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti prescritta a pena di decadenza, la quale da rendersi ordinariamente nell'atto di trasferimento, va effettuata nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all'applicazione del beneficio, ovverosia nel momento in cui essa richiede la registrazione dell'atto all'Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. civ. n. 21379/2006 e Cass. civ. n. 2261/2014).

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ed in assenza di una disciplina espressa, precisa quelli che devono essere i requisiti della dichiarazione da rendere sino al momento della registrazione della sentenza, ovvero deve essere resa con modalità tali da garantirne la certezza (quanto al suo contenuto) e la riferibilità soggettiva (quanto al suo autore). E non c'è dubbio che una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 47, d.P.R. n. 445/2000 possieda tali caratteristiche ove si considerano anche gli effetti penali scaturenti da una dichiarazione mendace (cfr. Cass. pen. n. 30099/2018).

La questione va quindi risolta col seguente principio di diritto: in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dal d.P.R. n. 131/1986, art. 1, nota II bis, della tariffa prima, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita, - come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.), - nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui all'art. 47, d.P.R. n. 445/2000, risultando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore.

Nel caso di specie la sentenza della CTR non si era attenuta a tale principio, fondando la propria decisione su una prescrizione formale (ovvero un non meglio dettagliato “atto autenticato”) che non può escludere forme alternative e anch'esse idonee allo scopo, come quella prescritta dal predetto art. 47, d.P.R. n. 445/2000.

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