No a termini di decadenza se il licenziamento del dirigente è privo di giustificatezza
16 Maggio 2020
Può trovare applicazione il regime decadenziale per l'impugnazione del licenziamento del dirigente nei casi in cui esso sia privo di “giustificatezza”?
L'art. 32, comma 2, l. n. 183 del 2010 prevede che le disposizioni di cui all'art. 6, l. n. 604 del 1966 trovano (anche) applicazione in tutti i casi di invalidità del licenziamento, così disponendo l'estensione – sotto un profilo oggettivo - del regime decadenziale in tema di licenziamento, con superamento della limitazione posta dall' art. 10, l. n. 604 del 1966.
Al fine di poter rispondere al quesito sottoposto, è necessario stabilire i confini definitori del termine “invalidità”: esso presuppone che l'atto sia inficiato nella sua validità per un vizio intrinseco derivante dal discostamento dal modello legale o per effetto di una previsione legale che colleghi tale conseguenza giuridica alla mancanza di requisiti che devono caratterizzare l'atto.
Il significato attribuibile a suddetto termine, tenuto conto del carattere eccezionale del regime di decadenza, non potrebbe essere esteso in via analogica, sicché dovrebbe escludersi un ampliamento della portata oggettiva della norma sopra citata a tutti i casi di mera “patologia” del licenziamento. Ne consegue che qualora il recesso datoriale non sia riconducibile ad un'ipotesi di invalidità dell'atto, ma di mera “ingiustificatezza” (avente fonte convenzionale e non legale), non potrebbe trovare applicazione dell'art. 32, comma 2, l. n. 183 del 2010, cui ambito di operatività non può che riferirsi ai casi di stretta invalidità (rectius nullità) indicate all'art. 18, St. Lav.
Cfr.: Cass., sez. lav., 13 gennaio 2020, n. 395. |