Ai fini TARSU il B&B è equiparabile all'albergo
18 Maggio 2020
Il caso. La Commissione Tributaria Provinciale annullava l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente, proprietario di un B&B, relativo alla TARSU dovuta per l'anno 2012. Proposto appello dal Comune, la Commissione Tributaria Regionale lo respingeva.
Determinazione della tariffa TARSU. Ritenuti fondati entrambi i motivi di ricorso, la Cassazione ribadisce che, in tema di TARSU, l'applicazione di una determinata tariffa, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, in quanto lo stesso legislatore ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all'attività economica concretamente svolta all'interno dell'immobile.
Qualificazione dell'attività di B&B. Il problema, secondo la Corte, consiste piuttosto nella definizione dell'attività di B&B. Infatti, non esistendo un'unica qualificazione valida su tutto il territorio nazionale, la regolamentazione spetta alle singole Regioni. Nella fattispecie, trattandosi del Comune di Palermo, la Regione Sicilia inserisce il B&B tra le strutture ricettive di carattere alberghiero, senza che rilevino le caratteristiche dell'organizzazione dell'attività, se gestita o meno in forma imprenditoriale. Tale equiparazione normativa dei B&B agli alberghi, non impone ai Comuni della Regione di assimilarli anche per quanto riguarda il trattamento tariffario della TARSU, restando, dunque, una loro scelta discrezionale, non vietata da alcuna norma statale e in linea con la disciplina regionale dei servizi per il turismo. |