Il diritto di ispezione ex art. 2476, comma 2, c.c. del socio ex amministratore
18 Maggio 2020
Premessa
Come noto, la riforma del diritto societario del 2003, nello spirito di agevolare la partecipazione attiva dei soci alla vita sociale e di una concezione più personalistica della ‘sorella minore' delle società di capitali, ha disciplinato, all'art. 2476, comma 2, c.c., il diritto di controllo dei soci sull'operato degli amministratori (di seguito anche solo il ‘diritto di ispezione'). Il presente lavoro prende spunto da un'ordinanza in tema del Tribunale di Firenze, emanata nell'ambito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. concernente il diritto del socio ex amministratore di una società a responsabilità limitata di ottenere l'accesso agli atti relativi all'amministrazione della società (Tribunale di Firenze, ord., 28 gennaio 2020). La ricorrente richiedeva al Tribunale di Firenze di poter accedere alle scritture sociali per verificare l'operato degli amministratori, ma la resistente rifiutava l'accesso motivando come il socio richiedente fosse stato amministratore della società e come la richiesta fosse priva di adeguata motivazione. Il Tribunale di Firenze statuiva a favore del ricorrente, rigettando le argomentazioni della resistente in quanto:
Traendo ispirazione dall'art. 2261 c.c., il quale consente al socio non amministratore della società di persone di avere notizia degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione, il legislatore della riforma societaria del 2003 ha introdotto, mediante la riformulazione dell'art. 2476 c.c., un diritto del tutto simile a favore del socio non amministratore della S.r.l., sovvertendo il previgente schema, nel quale era previsto che tale diritto fosse esercitabile solo laddove la s.r.l. fosse stata sprovvista del collegio sindacale, ossia in via meramente suppletiva (M.P. De Ferrari, Diritto di ispezione del socio di S.r.l. e trasferimento delle quote, in Le Società, 7/2018, 849). La giurisprudenza e la dottrina sono successivamente intervenute a chiarire maggiormente quale fosse l'estensione e il contenuto di tale diritto. A cominciare dal suo oggetto, che rinviene già nel dato normativo, si possono operare due distinte, benché correlate, declinazioni: il diritto di informazione circa l'andamento degli affari societari e il diritto di consultazione documentale, concernente tanto i libri sociali obbligatori, quanto qualsiasi documento pertinente all'amministrazione come, ad esempio, i libri e le scritture contabili, i registri tenuti a fini IVA e/o in osservanza di disposizioni di legge, le fatture, gli estratti conto e in generale documenti contenenti evidenze bancarie (Trib. Ivrea, 4 luglio 2005, in Giur. It., 2006, 2, 305; M.P. De Ferrari, Diritto di ispezione del socio di S.r.l. e trasferimento delle quote, in Le Società, 7/2018, 850). Benché non sia espressamente prevista dalla norma, la giurisprudenza ritiene la facoltà di estrarre copia di detti documenti connaturata al diritto di ispezione, quale strumento indispensabile a verificare ed effettuare una valutazione critica dell'attività sociale (Trib. Bologna, ord., 6 dicembre 2006, in Pluris; Trib. Chieti, 31 maggio 2005, in Giur. It., 2005, 1652). Il diritto di ispezione può concernere specifici affari, insiemi di operazioni complesse oppure singole operazioni, ed è esercitabile in qualsiasi momento, senza alcuna formalità. A tale riguardo, è facilmente dimostrabile come l'ordinanza del Tribunale di Firenze sopra esaminata confermi pienamente una strada anticipata da altri recenti provvedimenti di merito, rigettando decisamente la necessità di qualsiasi dimostrazione dell'utilità della richiesta del socio: nessuna motivazione specifica è richiesta, a condizione che l'esercizio di tale diritto non si traduca meramente in un suo utilizzo improprio. Infatti, quale forma di protezione da eventuali intenti emulativi, è stato riconosciuto il diritto degli amministratori della società di rifiutarsi di fornire al socio l'accesso alle informazioni richieste quando la richiesta abbia chiaro intento dilatorio, ostruzionistico o abbia ad oggetto informazioni non necessarie in quanto già rese note al socio (M.P. De Ferrari, Diritto di ispezione del socio di S.r.l. sulla documentazione della società controllata, in Le Società, 1/2018, 45). Allo stesso tempo, seppur nel silenzio della norma, è ampiamente condiviso l'orientamento che configura il diritto di accesso agli atti della società come norma imperativa e inderogabile. Tale considerazione fa perno sull'idea che l'esercizio di tale diritto costituisca una prerogativa essenziale per il socio non amministratore, al punto che la sua violazione potrebbe potenzialmente configurare il reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 c.c. In ragione di detto orientamento, sono state ritenute nulle le pattuizioni statutarie volte a derogare o limitare la portata di tale diritto, non ponendosi invece alcun limite alla maggior tutela del medesimo eventualmente introdotta mediante ulteriori strumenti statutari, quali l'obbligo di informazione periodica degli amministratori (M.P. De Ferrari, Diritto di ispezione del socio di S.r.l. sulla documentazione della società controllata, in Le Società, 1/2018). Tuttavia, ad essere stato oggetto dei dibattimenti ed evoluzioni interpretative più interessanti, è l'aspetto concernente la legittimazione all'esercizio di tale diritto. Infatti, se da un lato la norma di cui all'art. 2476, comma 2, c.c., si riferisce esclusivamente alla figura del “socio non amministratore”, dall'altro lato è innegabile che la succitata ordinanza del Tribunale di Firenze altro non sia che l'ulteriore capitolo di una lunga discussione circa l'ampiezza della platea a cui tale norma si rivolge. Controverso è, ad esempio, il caso del socio a cui lo statuto riconosca alcuni diritti amministrativi o, ancora, il caso del socio che, pur non rivestendo formalmente alcuna carica, sia amministratore di fatto della società. Sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza quali legittimati: il socio della società dotata di mera funzione di holding rispetto alla documentazione amministrativa delle società controllate, anche laddove le società controllate fossero società per azioni; l'acquirente delle quote, successivamente all'iscrizione del trasferimento presso il Registro delle Imprese e, ancora; il socio-amministratore rispetto agli atti amministrativi a cui non abbia preso parte e, anzi, al cui controllo sarebbe tenuto in ragione di tale doppia veste (Trib. Milano, 27 settembre 2017, in Società, 2017, 12, 1431; Trib. Milano, 5 dicembre 2017, in Società, 2018, 3, 375; Cass. 2038/2018, in Giur. It., 2018, 6, 1434, nota di E. Goitre, e in questo portale, con nota di Caruso, La responsabilità omissiva dei soci amministratori di s.r.l.). In conclusione
Tenendo conto di tale magmatico scenario, il quid pluris dell'ordinanza oggetto del presente lavoro risiede, nell'opinione di chi scrive, nell'aver analizzato il diritto di ispezione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. dall'inedita prospettiva dell'ex-amministratore divenuto mero socio, sancendo la possibilità per un soggetto coinvolto in tale cambio di ruolo di accedere comunque agli atti dell'amministrazione, ivi inclusi quelli pertinenti al periodo della sua carica presso l'organo amministrativo della società, senza alcun limite temporale e godendo di ogni altro derivato della succitata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Niente di particolarmente innovativo rispetto a quanto enucleato in tempi recenti e per casi simili da alcuni tribunali di merito (Trib. Roma, Sez. Imprese, 10 luglio 2017, in giurisprudenzadelleimprese.it), ma che merita di essere menzionato per aver confermato la portata e ampiezza di tale diritto.
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