Impugnativa del preavviso di fermo amministrativo, la competenza è del Giudice di Pace

Redazione scientifica
18 Maggio 2020

In tema di sanzioni amministrative per violazione del c.d.s., la competenza del GdP è per materia in ordine sia alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento sia a quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; e lo stesso vale con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo.

Il caso. A seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del GdP, l'attore cita in giudizio dinanzi al Tribunale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per ottenere la dichiarazione di invalidità del provvedimento di fermo amministrativo iscritto su un motoveicolo di sua proprietà sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al c.d.s.

Il Tribunale solleva d'ufficio conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. Sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice con riguardo alla iscrizione di fermo amministrativo, sussiste la competenza per materia del GdP: questo perché si tratta di iscrizione avvenuta in virtù di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al c.d.s., in relazione alle quali viene posta in discussione la regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e la regolarità dello stesso procedimento di iscrizione dell'ipoteca, questioni in ordine alle quali sussiste la competenza per materia.

Competenza del GdP. La S.C. dichiara la competenza del GdP, affermando che in tema di sanzioni amministrative per violazione del c.d.s., la competenza del GdP si radica per materia in ordine sia alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento sia a quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Lo stesso vale con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto “azione di accertamento negativo”.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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