SARS-Co-V2 ed infortunio nell'assicurazione privata: annotazioni medico–legali
19 Maggio 2020
Premesse medico legali
Non vi è dubbio che la pandemia della quale il mondo ha fatto esperienza in questo scorcio del ventunesimo secolo sia stata occasione per approfondire vari temi che potevano sembrare desueti o esauriti in molti ambiti di riflessione tecnica in molti ambiti. Non ne è rimasta indenne la medicina legale, per le sue stesse caratteristiche disciplinari di profonda connessione con la realtà umana sotto il profilo del diritto; e ciò sarà senz'altro motivo di rilevanti ed interessanti sviluppi in tutto il pianeta negli anni a venire. Un argomento di indubbio interesse, per quanto relativo ad un settore medico legale di elevata specificità, attiene la relazione tra causa eziologica vivente (batterica, virale, parassitaria ecc.) ed infortunio nell'assicurazione privata. Si tratta certamente di un ambito di interesse che è stato risollevato dalle contingenze (cfr. ad es. Mastroroberto L, Polizza Infortuni e infezione da COVID-19 nel D.L 18/2020 e nella circolare INAIL n. 3675/2020; Hazan M, Codrino A, Polizza infortuni e COVID-19, spunti di riflessione. Insurance Daily, 1733, 10.4.20) e che, dal lato casistico, non ha mai stimolato particolari approfondimenti in epoca recente, ma che non trova impreparato il bagaglio culturale e scientifico medico legale, quanto meno nello stimolo ad un proficuo confronto tecnico.
Panoramica storico-dottrinario
Il riferimento alla Dottrina medico-forense, in questo caso, deve rappresentare il solido fondamento di ogni considerazione non potendosi condividere alcuna forma di adeguamento o modulazione ad evenienze inattese che risulterebbero ispirate da finalità estranee ad un apprezzamento scientificamente fondato e motivato.
Il tema medico legale relativo ai contratti privati contro gli infortuni è relativamente recente e non vi è alcun dubbio che le sue radici concettuali e teoriche siano storicamente e concettualmente fondate sulla ben più ampia esperienza della tutela assicurativo-sociale degli Infortuni sul lavoro che vide una sua elaborazione legislativa, nell'ottica moderna, alla fine del XIX sec. ed all'inizio del secolo appena trascorso (si vedano, solo ad esempio, L. 8 luglio 1883 n. 1473, L. 17 marzo 1898 n. 80, L. 31 gennaio 1904 n. 51, DL. 23 agosto 1917 n. 1450 poi convertito in Legge).
Basti pensare che nella classica ripartizione degli argomenti di Medicina Legale e delle Assicurazioni, a partire dalle elaborazioni di A. Cazzaniga e dell'allievo C.M. Cattabeni (Cazzaniga A, Cattabeni CM, Compendio di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Torino, 1978) e così in tutta la trattatistica nazionale, rappresentata dalle pubblicazioni accademiche delle principali Scuole e dalla connessa letteratura formativa, un capitolo organico sui problemi medico legali nelle polizze private contro gli infortuni ebbe dignità autonoma solo dopo gli anni ‘60 del secolo scorso.
Analogamente può affermarsi per la pubblicistica monografica sul tema (Loro A. L'assicurazione privata contro gli infortuni nei suoi aspetti medico legali, Giuffré ed, Milano, 1970; Di Luca NM, L'infortunio nell'assicurazione privata: profili medico legali. Giuffrè ed, Milano, 1992).
In precedenza, proprio esplorando ed operando nel vasto settore dell'infortunistica del lavoro, anche ai fini applicativi, la Medicina Legale aveva costantemente ed approfonditamente studiato tutte quelle caratteristiche concettuali che hanno poi costituito il fulcro ispirativo, definitorio e programmatico dell'assicurazione privata contro gli infortuni.
I concetti di “accidentalità lesiva”, di “violenza causale”, di “esteriorità causale”, prima che nell'ambito assicurativo privato (che li ha mutuati) sono stati oggetto ampio di studio, di apporto medico giuridico, di analisi dottrinaria e di fondamento applicativo della Medicina Legale nel più ampio ed antico settore della protezione assicurativa collettiva degli infortuni lavorativi, alla storia della quale si è accennato in precedenza.
La riprova dell' intima connessione tra tessuto normativo ed elaborazione concettuale sulla tutela sociale degli infortuni sul lavoro e i modelli dei contratti assicurativi privati contro gli infortuni risiede nel fatto che tutte le acquisizioni analitiche e definitorie elaborate dall'analisi medico forense in tema di “infortunio” (modulate su precisi testi normativi) si sono riversate, quasi fisiologicamente, nel settore assicurativo privato e, nella concretezza della disamina medico legale, sono stati applicati sistematicamente all'interpretazione degli stessi princìpi, corrispondenti ai medesimi concetti espressi nell'ambito dell'assicurazione libera. E di ciò è ulteriore conferma tutta la trattatistica Medico Legale accademica (italiana e straniera) degli ultimi cinquant'anni la quale ha formato studenti e specialisti ed informato la prassi valutativa medico legale non solo in Italia, ma anche in gran parte dell'Occidente.
Non è certo il caso di riprendere in questa sede le consolidate e condivise analisi medico legali sui termini definitori di infortunio nella polizza privata che sono a tutti gli specialisti medico legali ben note, che devono darsi per scontate e che anche recentemente sono state più volte richiamate in diverse sedi (Solo come riferimento di sintesi di tutta l'ampia pubblicistica medico legale sul concetto di infortunio nella polizza privata si confronti: Bruno G, Cattinelli L, Cortivo P, Farneti A, Fiori A, Mastroroberto L. Guida alla valutazione del danno in ambito dell'infortunistica privata, Giuffré ed, Milano, 1998). Trattasi di considerarle in funzione della applicabilità nella nozione di infortunio in ambito infortunistico privato, con riferimento ad un' infezione virale, quella da SARS-Co-V2, che, per quanto attualmente noto, presenta una trasmissione pressochè esclusiva per via respiratoria e, probabilmente, anche per contatto oro - fecale. Ma è senz'altro impositivo riprendere alcuni spunti che, proprio dalla dottrina Medico Legale, che rappresenta il fondamento di tutti gli sviluppi moderni e contemporanei sul tema, sono stati con energia affermati nella solida elaborazione storica sulla materia con riferimento prevalente, come detto, all'evento dannoso in ambito lavorativo. Ripercorrendo le magistrali e profondissime argomentazioni del Maestro Prof. Lorenzo Borri (1864-1923) (Borri L, Cevidalli A, Leoncini F, Trattato di Medicina Legale, Vallardi ed, Milano, 1924) ritroviamo, anzitutto, una presa d'atto delle affermazioni dei più autorevoli esponenti scientifici precedenti o coevi. Per quanto di interesse in questa sede esse si uniformano in termini teorici ed analitici (considerando che si stava trattando dello specifico caso dell'accidentalità lavorativa). L'infortunio è definito «danno determinato da un avvenimento subitaneo, cioè a dire definito quanto al tempo (che si sia svolto in un lasso di tempo relativamente breve) avvenimento che porta come conseguenza, talvolta in modo progressivo, la morte o la lesione corporale» [Thiem]; «ogni lesione del corpo dovuta ad una causa esterna subitanea e violenta» [Pic]; «un avvenimento improvviso, subitaneo, o per lo meno manifestantesi in un periodo di tempo relativamente breve, nel quale si può precisare esattamente il momento di comparsa e le cui conseguenze sono di natura tale da determinare nell'individuo che ne è vittima, sia mediatamente sia immediatamente, delle alterazioni»[Becker] e via dicendo. Anche nelle definizioni derivanti dalla normativa tedesca si trovavano spunti di riflessione comparatistica segnalandosi che nel sistema germanico era consolidato il principio dell' infortunio quando «un individuo risente un danno della persona, sia per effetto di lesioni esterne, sia a motivo dell'insorgenza di una malattia organica, sì questa che quelle derivanti da un evento repentino, vale a dire cronologicamente definibile, che cioè sia stato in atto e si espleti entro limiti di tempo relativamente brevi e che mediante le sue conseguenze (che talvolta possono avere manifestazione lenta e progressiva) abbia determinato una lesione personale ovverosia la morte»; e così pure in quella francese: «L'infortunio, quale deve intendersi nella nostra materia, consiste in una lesione corporale proveniente dalla azione improvvisa di una causa esterna». La speculazione di Lorenzo Borri sintetizzava altresì l'infortunio «in atto ogni qualvolta l'equilibrio della salute o l'integrità organica vengono turbati od alterati in modo sensibile (subordinatamente rilevante) da una influenza lesiva non spontanea, prontamente od in brev'ora efficace, subita per lo più dall'esterno, ma anche provocabile eventualmente da una compartecipazione attiva dell'organismo all'avvenimento».
Infortunio prima e dopo la tutela contrattuale privata
Prescindendo da tutti gli elementi che contraddistinguono l'inquadramento generale dell'assicurazione privata contro gli infortuni in tema di conseguenze indennizzabili, casi di non assicurabilità, validità del contratto ed altri aspetti di rilievo medico legale, qui esploriamo i fondamenti stessi della dottrina e della prassi medico forense; l'interesse, pertanto, si concentra proprio sul tema della essenza dell'infortunio. Ed è ancora il Borri che nelle sue ampie ed approfonditissime analisi, pose basi solide a tutti gli sviluppi successivi, travalicando ogni limite storico. Egli affermava che «nel concetto di infortunio è implicita l'idea di subitaneità dell'accidente lesivo» dove l'incontro della causa lesiva «con la persona passiva della lesione è quanto dire che l'incontro costituisce una aleatorietà, non una necessità ineluttabile, che avrebbe quindi potuto non avvenire» considerando la causa «non come un quid a sè stante, ma nei rapporti con l'organismo» e in relazione «agli effetti che in questo sono seguiti». La insuperata analisi di questi argomenti vide ampiamente discusso il tema della causa lesiva di ordine infettivo nella ricerca medico legale che sta a fondamento di tutti gli sviluppi che sono seguiti. Trattando dell'infezione batterica da Bacillus Anthracis, riconoscendola a tutti gli effetti come infortunio, Lorenzo Borri affermava «se si guarda all'essenza dei fatti stessi nessuno vorrà negare che, come noi già rilevammo….è intervenuto un qualche cosa di non ordinario, di anomalo in quanto che ha effetti che soverchiano i comuni effetti fisiologici…». Ed ancora, nell'approfondimento della violenza causale, dopo avere delineato teorie minoritarie riduttive della stessa a «quella che volgarmente, nel parlare comune, si designa come violenza, cioè di una violenza meccanica», si attribuisce l'onore di avere disatteso integralmente tali tesi affermando essere «principalmente opera nostra e della nostra Scuola aver battuto in breccia siffatta tesi, dimostrando con – sembraci – valide argomentazioni come questa interpretazione particolaristica, limitativa, che veniva a circoscrivere in termini non molto lati il campo della tutela...» fosse in aperto contrasto con i fondamenti della definizione stessa di infortunio. La ineludibile modernità di queste trattazioni dottrinarie medico legali diventa illuminante quando Borri afferma che considerare violenta un'azione solo per i suoi caratteri formali sarebbe stato dare al concetto di violenza un valore empirico puntualizzando che «in realtà la violenza di un'azione non dalla forma deriva, ma dalla sostanza…». Vale la pena, per la straordinaria attualità che rivestono, riportare integralmente le analisi dottrinarie su questo tema che il Prof. Borri raggiunse e che hanno informato tutta la formazione specialistica medico legale sin ai nostri giorni: analizzando il concetto di violenza causale precisa: «siffatta capacità si riscontra anche in azioni che nella loro manifestazione esteriore non hanno nulla di grandioso, di grossolano, di brutale, tanto che talvolta sfugge persino il momento in cui esse investono l'organismo. Un tossico che penetrando nell'organismo in quantità minima, alla dose di pochi mgr. è capace di determinare la morte; un VIRUS che, superate le difese poste da natura alla superficie di contatto del corpo con l'ambiente, suscita imponenti fenomeni morbosi, sono evidentemente agenti lesivi altrettanto, se non più, violenti di un trauma che discontinua o attrita i nostri tessuti: eppure nell'avvenimento per cui il tossico, il VIRUS, giungono ad esplicare la loro azione sull'organismo non v'ha nulla di grossolanamente elettivo, nulla d violento nel significato volgare di tale aggettivo». Si tratta di analisi scientifiche molto ampie e profonde, propriamente e specificamente medico legali, che riassumono in termini inconfutabili acquisizioni della dottrina che non solo hanno informato tutti gli sviluppi successivi ed anche attualmente ne rappresentano il fondamento, ma che, ed è bene ricordarlo, hanno rappresentato il contorno tecnico e contenutistico sul quale si sono modulate anche le formulazioni dei contratti privati contro gli infortuni dal momento della loro realizzazione e della loro diffusione in Italia ed in Europa. Risulta dunque inequivocabile che la dottrina medico legale abbia costantemente considerato un'infezione virale o batterica, sulla cui trasmissione vi sia nozione delle modalità di contagio anche ambientale, ovvero non mediato da energie meccanica, un infortunio a tutti gli effetti, dotato delle caratteristiche della accidentalità, della violenza e dell'esteriorità causali. L'Istituto Assicuratore Sociale contro gli infortuni sul Lavoro nel nostro paese, su questi temi, ha costantemente aderito ai solidi principi derivanti dalla cultura medico legale affermando la piena coincidenza della causalità virulenta con la caratteristica della violenza causale. Ed anche in occasione della pandemia del 2020 (Cfr. Nota I.N.A.I.L. 3675 del 17 marzo 2020 e Circolare I.N.A.I.L. n. 13 del 3 aprile 2020 della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo e Sovrintendenza Sanitaria Centrale che opera riferimento anche al D.L 17 marzo 2020, n. 18) ha ribadito tale condivisibile, motivata e chiara decisione in piena armonia col suo mandato istituzionale e nella piena consapevolezza delle eccezionali circostanze che si pongono nella tutela dei lavoratori nel frangente della pandemia.
Come già accennato il tema del rischio assicurato nei contratti privati contro gli infortuni, per quanto attiene i temi di interesse medico legale, vede storicamente la sua ispirazione centrale nell'ampio e consolidato retroterra infortunistico sociale. È un dato tecnico che è ben apprezzabile nelle stesse caratteristiche terminologiche e definitorie che si osservano nei contratti assicurativi privati e che hanno avuto il vantaggio di essere precedute da un ampio ed inequivocabile tessuto analitico al quale riferirsi, come detto ed esposto, di precipua origine medico legale derivante da un dibattito e da una ricerca scientifici di ineccepibile origine e fondamento tecnico. I segni di queste origini non sono solo negli aspetti che attengono la definizione di infortunio. Il fatto che, per la valutazione dei postumi di invalidità permanente da infortunio, nelle polizze private, si veda ampiamente rappresentato e diffuso il riferimento alle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Tabelle I.N.A.I.L.) è un ulteriore testimone storico di fondamentali criteri di modello per molti aspetti di rilievo medico legale nei contratti posti sul mercato assicurativo. Ma la prova più concreta di queste premesse sta nella constatazione che l'analisi storica sui termini contrattuali delle polizze private contro gli infortuni dimostra come l'Assicuratore abbia sempre considerato l'ipotesi dell'inquadramento infortunistico di un'infezione o di una contaminazione da agenti viventi come una realtà infortunistica e come tema meritevole di specificazioni: ciò proprio sulla scorta del tessuto scientifico e culturale derivante dalla cultura medico legale e dal suo pieno accoglimento in ambito giuridico, assicurativo sociale e giurisprudenziale. A tale proposito, senza naturalmente potersi addentrare eccessivamente in dettagli che si renderebbero superflui, è importante non trascurare alcune puntualizzazioni tecniche ritrovabili proprio all'origine dell'introduzione sul mercato assicurativo dei prodotti delle polizze contro gli infortuni e nei diversi tipi di contratto che sono stati e sono ancora sul mercato assicurativo. In questi testi si osserva come le condizioni contrattuali siano esemplificative di un preciso indirizzo tecnico: nella piena conoscenza che un'infezione, con determinate caratteristiche biologiche, rientri appieno nella definizione di infortunio (sulla scorta delle dottrina medico legale e dell'adeguamento alla stessa degli Istituti deputati su base normativa alla protezione dei danni da infortunio), nei contratti privati si è reso subito necessario precisare, a questo proposito, delle regole aggiuntive, riguardanti tali evenienze, prevedendone uno speciale trattamento, valido, naturalmente, quando espressamente previsto. È paradigmatico analizzare i testi contrattuali che storicamente hanno contrassegnato il principale riferimento sul mercato italiano all'inizio della vera e propria diffusione commerciale delle assicurazioni private contro gli infortuni siano esse individuali ovvero collettive: alla fine degli anni '50 ed all'inizio degli anni '60 del XX secolo, il pressoché totale novero di tali prodotti traeva spunto da modelli contrattuali ben organizzati e precisamente allestiti sulla scorta di computi attuariali; e ciò in presenza, altresì, della memoria non lontana dell'epidemia di influenza cosiddetta “Spagnola” che aveva visto un impegno assicurativo particolarmente intenso delle importanti Imprese in attività in tutto il mondo occidentale (De Simone E, Breve storia delle assicurazioni. F. Angeli ed, 2016). L'esempio più chiarificatore, tratto da prodotti del mercato italiano dell'epoca, è rappresentativo ai fini di una puntualizzazione del tema poiché lo si ritrova costantemente nelle condizioni generali del contratto che, come previsto, delineano e specificano il campo dell'assicurazione e la protezione del rischio assicurato. In esse sono espressamente esclusi «gli infortuni dovuti ad ingestione o assorbimento di sostanze…il carbonchio, la malaria od altre manifestazioni morbose causate da punture di insetti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi dell'art. 1 [definizione di infortunio]». È una previsione che costituì, in sostanza, la regola costante nei modelli contrattuali contro gli infortuni diffusi nel secondo dopoguerra. Il principio affermatovi è ineludibile: a fronte di un'evenienza certamente infortunistica secondo contenuti unanimemente derivanti da analisi dottrinarie medico legali su normative vigenti, si prevedeva espressamente una sua esclusione sulla scorta di valutazioni propriamente assicurative. Successivamente si è assistito ad un mantenimento di siffatte previsioni di esclusione, ancorché, a volte, formalmente espresse con differenti puntualizzazioni. I testi più diffusi e di maggior rilievo a questo proposito sono ben noti: la clausola prevalentemente presente esclude le infezioni con eventuali ulteriori specificazioni. «L'assicurazione è valida per infezioni e malattie solo se conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o punture vegetali»; «L'assicurazione copre solo le infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni»; è assicurato «l'avvelenamento del sangue e l'infezione, escluso il virus HIV, sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa»; sono comprese «le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia». Molto interessanti, ancora, risultano le specificazioni contrattuali rinvenibili in taluni testi che, indirizzandosi anche alla copertura infortuni privata di accidenti derivanti dall'occupazione professionale, in epoche storicamente coincidenti con l'avanzamento delle conoscenze scientifiche su determinati agenti patogeni infettivi, dopo avere escluso le malattie infettive, con patto speciale previdero, contrariamente all'esclusione generale «Le infezioni del virus HIV ed Epatite B e C per i rischi derivanti da evento fortuito e accidentale che abbia causato contagio avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in polizza»: «il contagio deve essere fortuito e accidentale». Ci si potrebbe dilungare nell'elenco e nell'analisi di svariatissime definizioni contrattuali che sono rinvenibili nella molteplicità dei prodotti assicurativi privati contro gli infortuni nella storia e nell'attualità del mercato assicurativo italiano ed anche europeo. Tuttavia, il principio si evidenzia nella sua compiutezza: l'assicuratore, con puntuale chiarezza, ha costantemente previsto e precisato con modalità specifiche le proprie condizioni per regolare il rischio di infortunio determinato da causa infettiva: e ciò, concettualmente, equivale a riconoscere in modo inequivocabile come, sotto il profilo medico legale e contrattuale, per molti tipi di infezioni, vi sia una qualificata corrispondenza dell'evento contagiante con la definizione di infortunio prevista dalla polizza. Si tratta di un postulato che può ritenersi univoco: e ve ne sono le evidenze anche nella trattatistica più recente. Negli approfondimenti tecnici inclusi nel testo di E. Ronchi, L. Mastroroberto e U. Genovese (Ronchi E, Mastroroberto L, Genovese U, Guida alla valutazione medico legale dell'Invalidità Permanente in responsabilità civile e nell'assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie, Giuffrè ed, Milano, 2015) - che rappresenta una saliente guida all'azione medico legale nel settore infortunistico privato-, trattando dei casi di dubbia connotazione infortunistica o di sempre contestabile indennizzabilità che, tuttavia, nella maggior parte delle polizze vengono “equiparati ad infortuni” con apposite estensioni di garanzia (ad es. l'assideramento, le derivazioni traumatiche di un malore, talune asfissie, le infezioni o le reazioni a punture d'insetti o morsi di animali che implicano spesso una compartecipazione biologica dell'assetto immunitario dell'assicurato, ecc.), affermano «…prevale su tutto un unico principio: il fatto stesso che l'assicuratore abbia inserito nella garanzia questi eventi, premettendo per tutti l'equiparazione ad infortunio, sta chiaramente ad indicare che si tratta di condizioni che, in assenza di questa estensione non sarebbero, o meglio potrebbero non essere considerate infortuni indennizzabili, ma che per volontà esplicita dell'assicuratore lo sono ritenute a tutti gli effetti. Ed in nessun modo, realizzandosi uno di questi eventi, la garanzia può essere contestata invocando altre clausole». Essi fanno poi riferimento all'art. 1370 del Codice Civile sull'interpretazione, nel dubbio, a favore del contraente che, in questo caso, è assolutamente pertinente profilandosi le possibilità di contesti e previsioni non armoniche all'interno dello stesso contratto . Come si osserva in modo illuminante, si tratta esattamente della medesima fattispecie, applicata al caso inverso rispetto all'esclusione (ovvero all'ammissione come infortunio).
I prodotti attuali e le analisi medico-legali
Le polizze in uso ai nostri giorni, molto spesso, si estendono contrattualmente a fare specificazioni di esclusione analoghe a quelle accennate: e non ve ne sarebbe alcuna motivazione se l'assicuratore stesso, sin dalle origini della confezione del prodotto assicurativo, non fosse certo della fondatezza e dell'unanime accettazione della dottrina medico legale in tema di inclusione di molti tipi di infezione da agente vivente nella definizione contrattuale di infortunio. Tuttavia, esistono anche alcuni prodotti assicurativi, prevalentemente immessi nel mercato dalla fine degli anni '80 del secolo scorso, che non fanno alcun riferimento a tale fattispecie sia in contratti individuali sia in polizze collettive: non è tecnicamente possibile determinarne le motivazioni che possono, probabilmente, esprimere una specifica scelta assicurativa basata su una ponderazione del rischio e su una conseguente opzione commerciale: in questi casi nulla è specificato né escluso in relazione al tipo di infortunio del quale si tratta derivante da causa infettiva. Se si osserva la più diffusa letteratura medico legale manualistica che si è posta a commento analitico del tema dell'infortunistica nel settore assicurativo privato negli ultimi sessant'anni, ben si comprende come la stessa si sia modulata proprio sulle prevalenti esclusioni ed inclusioni contrattuali, annoverate nella massima parte delle polizze ed originate dai fondamenti storici sopra richiamati: proprio per la diffusione, la prevalenza e la concreta univocità di tali esclusioni espressamente previste se ne è considerato come acquisito il contenuto contrattuale in sé. Tale considerazione è ben documentata anche da precisi riferimenti lessicali e formali: nella organica trattazione di A. Cazzaniga e C.M. Cattabeni (Ibidem), che rappresenta uno dei primi esempi di articolazione del tema dell'infortunistica privata contro gli infortuni ad espresse finalità didattiche medico legali, il paragrafo dedicato alle esclusioni rispetto al rischio protetto inizia con le parole: «Le polizze identificano…»; e riporta poi l'esclusione «i contagi infettanti che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione corporale obiettivamente constatabile». Gli stessi R. Luvoni, L. Bernardi e F. Mangili (Luvoni R, Bernardi L, Mangili F, Guida alla valutazione medico legale dell'Invalidità Permanente, Giuffré ed, Milano, 1986 (III Ed)), nell'opera che ha costituito un importante riferimento valutativo medico legale anche nell'infortunistica privata per molti anni a far tempo dalla sua prima edizione, procedono ad una disamina metodica, per singoli punti, delle esclusioni presenti nella maggior parte delle polizze; trattando di “Infezioni e Carbonchio”, in verità, forniscono un cenno esegetico all'esclusione quando riportano che «tutte le malattie infettive (cioè quelle prodotte da microorganismi) appunto perché malattie, sono escluse dall'indennizzo a meno che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione…»: siamo in un epoca nella quale si stava affermando in modo sempre più consistente la diffusione delle polizze di copertura del rischio malattia intesa come alterazione dello stato di saluto non dipendente da infortunio.
Conclusioni
È constatazione limpida che, da epoche remote, non si sia mai più avvertita la necessità di un approfondimento ulteriore, quantomeno sui temi preliminari che hanno dato vita alla florida speculazione dottrinaria medico legale dei primi decenni del ‘900 ovvero di un'innovativa ed organica trattazione su eventuali peculiarità di quegli assunti nel contratto assicurativo privato contro gli infortuni, ivi compresa la individuabilità materiale e cronologica del momento infortunio in relazione alla manifestazione dei suoi effetti: poiché, anche su questo aspetto, con riferimento ai presupposti dottrinari trattati in introduzione, non vi è dubbio che un momento infettante, nella massima parte dei casi, per quanto fondato su evidenze scientifiche, rappresenti un «preciso e ben circostanziato evento violento, fortuito ed esterno»(È definizione che si ritrova nel già citato testo di Ronchi ed al.).
Trattasi di riflessioni che debbono ritenersi contributive ad un inquadramento globale e a una discussione sul tema che non può esaminarsi se non con la solidità del suo retroterra culturale e scientifico che ha fondato i principi dottrinari che sono seguiti ed anche il lavoro di modulazione, realizzazione e proposta dei contratti assicurativi privati contro gli infortuni.
In considerazione di tali premesse e di un'articolata e costante dottrina medico legale nonché dei suoi sviluppi, deve affermarsi che, ontologicamente, anche nell'ambito della polizza privata contro gli infortuni, prescindendo da qualsiasi condizione o clausola speciale ovvero diversa specificazione contrattuale nonché dalla valutazione medico legale dell'indennizzabilità e della quantificazione delle sue conseguenze, l'evento infettante in sé costituisca, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso.
|