Il Decreto Rilancio in Gazzetta con misure per imprese, famiglie ma anche per il sistema giustizia

La Redazione
20 Maggio 2020

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il decreto legge n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo del c.d. decreto rilancio (d.l. n. 34/2020) è approdato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020. Le norme, immediatamente in vigore, recano misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Diverse sono le misure previste dal Titolo II per il sostegno alle imprese e all'economia.
In particolare il testo prevede in materia di IRAP l'esclusione del versamento del saldo per il 2019 e per l'acconto 2020 (art. 24), contributi a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello dello stesso mese del 2019. È previsto il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni per gli aumenti di capitale societario (art. 26) e la costituzione di un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” da parte di CDP S.p.a. per interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano (art. 27). Al fine di contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento dei contagi, è previsto un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (art. 28) e l'incremento del fondo per il sostegno delle locazioni (art. 29), la riduzione delle bollette elettriche delle utenze domestiche (art. 30) e il rifinanziamento dei fondi (art. 31). Per il rafforzamento dello start up innovative, alle misure di cui al decreto del MISE 24 settembre 2014 sono destinati ulteriori 100 milioni di euro per il rifinanziamento delle agevolazioni ivi previste (art. 38). L'art. 39 prevede invece misure di rafforzamento dell'azione di recupero delle aziende in crisi ed il potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di imprese e per la politica industriale, mentre l'art. 41 introduce misure di sostegno al meccanismo dei Certificati Bianchi. L'art. 42 istituisce il fondo per il trasferimento tecnologico presso il MISE con una dotazione di 500 milioni, l'art. 43 istituisce invece il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Escono, invece, dal testo definitivo alcune norme, contenute nel testo in bozza, che avrebbero avuto un impatto sul diritto societario: la norma sugli aumenti di capitale, che, prevedeva una modifica, sia pure temporanea,della disciplina codicistica, e quella sul voto plurimo nelle società quotate, che avrebbe dovuto modificare il TUF.

Il Titolo III introduce misure a sostegno dei lavoratori, con modifiche all'art. 19 d.l. n. 18/2020 in tema di cassa integrazione ordinaria (art. 68) e all'art. 20 del medesimo d.l. n. 18 per le aziende che già si trovano in cassa integrazione straordinaria (art. 69).In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'art. 80 estende a cinque mesi il periodo previsto dall'art. 46 d.l. n. 18. L'art. 82 disciplina il reddito di emergenza introdotto a favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 27 e 28 del d.l. n. 18 viene riconosciuta la medesima indennità di 600 euro anche per il mese di aprile.
I genitori lavoratori nel settore privato che almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere la loro prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali e sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non ci sia un genitore non lavoratore (art. 90).

Il Titolo VI è dedicato alle misure fiscali con incentivi per l'efficientamento energetico, al sisma bonus, al fotovoltaico e alle colonnine di ricarica per veicolo elettrici (art. 119), credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120), trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e credito d'imposta cedibile (art. 121).
L'art. 135, in materia di giustizia tributaria e contributo unificato, inserisce il comma 1-bis all'art. 62 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, secondo il quale «dal'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'art. 16 e il termine di cui all'art. 248 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato». Inoltre si prevede che, nell'ambito dei procedimenti tributari, le udienze di cui agli artt. 33 e 34 d.lgs. n. 546/1992 possono avvenire a distanza mediante collegamento da remoto.

In materia di giustizia, sono previste misure per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale della Polizia Penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni (art. 219). L'art. 83 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, viene così integrato «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'art. 124 c.p.», ovvero il termine per proporre querela.

Quanto all'esame di abilitazione alla professione forense al concorso notarile di cui al decreto dirigenziale 16 novembre 2018, l'art. 254 consenta la correzione degli scritti con modalità di collegamento a distanza, purchè siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati. Il presidente della commissione notarile e, su richiesta, il presidente della sottocommissione del distretto di corte d'appello per l'esame forense fisserà in tal caso il calendario delle sedute, stabilendo anche le modalità telematiche con cui effettuare il collegamento a distanza. Per gli esami oraliprogrammati sino al 30 settembre 2020 è prevista la possibilità per il presidente dalla commissione notarile e, su richiesta, il presidente della sottocommissione del distretto di corte d'appello per l'esame forense di autorizzare le procedure da remoto, ferma restando la presenza presso la sede della prova del presidente dalla commissione notarile o altro componente delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame forense, del segretario della seduta e del candidato.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle prove orali per l'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

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