Il Decreto Rilancio in Gazzetta con misure per imprese, famiglie ma anche per il sistema giustiziaFonte: DL 19 maggio 2020 n. 34
20 Maggio 2020
Il testo del c.d. decreto rilancio (d.l. n. 34/2020) è approdato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020. Le norme, immediatamente in vigore, recano misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Diverse sono le misure previste dal Titolo II per il sostegno alle imprese e all'economia. Escono, invece, dal testo definitivo alcune norme, contenute nel testo in bozza, che avrebbero avuto un impatto sul diritto societario: la norma sugli aumenti di capitale, che, prevedeva una modifica, sia pure temporanea,della disciplina codicistica, e quella sul voto plurimo nelle società quotate, che avrebbe dovuto modificare il TUF.
Il Titolo III introduce misure a sostegno dei lavoratori, con modifiche all'art. 19 d.l. n. 18/2020 in tema di cassa integrazione ordinaria (art. 68) e all'art. 20 del medesimo d.l. n. 18 per le aziende che già si trovano in cassa integrazione straordinaria (art. 69).In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'art. 80 estende a cinque mesi il periodo previsto dall'art. 46 d.l. n. 18. L'art. 82 disciplina il reddito di emergenza introdotto a favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 27 e 28 del d.l. n. 18 viene riconosciuta la medesima indennità di 600 euro anche per il mese di aprile.
Il Titolo VI è dedicato alle misure fiscali con incentivi per l'efficientamento energetico, al sisma bonus, al fotovoltaico e alle colonnine di ricarica per veicolo elettrici (art. 119), credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120), trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e credito d'imposta cedibile (art. 121).
In materia di giustizia, sono previste misure per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale della Polizia Penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni (art. 219). L'art. 83 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, viene così integrato «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'art. 124 c.p.», ovvero il termine per proporre querela.
Quanto all'esame di abilitazione alla professione forense al concorso notarile di cui al decreto dirigenziale 16 novembre 2018, l'art. 254 consenta la correzione degli scritti con modalità di collegamento a distanza, purchè siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati. Il presidente della commissione notarile e, su richiesta, il presidente della sottocommissione del distretto di corte d'appello per l'esame forense fisserà in tal caso il calendario delle sedute, stabilendo anche le modalità telematiche con cui effettuare il collegamento a distanza. Per gli esami oraliprogrammati sino al 30 settembre 2020 è prevista la possibilità per il presidente dalla commissione notarile e, su richiesta, il presidente della sottocommissione del distretto di corte d'appello per l'esame forense di autorizzare le procedure da remoto, ferma restando la presenza presso la sede della prova del presidente dalla commissione notarile o altro componente delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame forense, del segretario della seduta e del candidato.
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