Pignoramento di quote sociali: legittimazione concorrente per il diritto di controllo

La Redazione
21 Maggio 2020

In caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, il diritto di ispezione dei libri sociali spetta sia al socio che al creditore pignoratizio.

In caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, il diritto di ispezione dei libri sociali spetta sia al socio che al creditore pignoratizio.

In tema di pignoramento di quote sociali, l'esercizio dei diritti connessi alla quota è disciplinato dall'art. 2352 c.c., richiamato dall'art. 2471-bis c.c., ai sensi del quale il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, mentre i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel suddetto articolo spettano sia al socio, sia al creditore pignoratizio: tra questi ultimi, rientra anche il diritto di ispezione dei libri sociali e di esame del bilancio.

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