Accordo di ristrutturazione dei debiti (l. fall.)

Giovanni Pietro Rota
22 Maggio 2020

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti come previsti dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCI) introdotto dal D.Lgs. 14/2019 rappresentano l'evoluzione dell'istituto già previsto nella legge fallimentare del RD 267/1942 e riformato per consentirne – come osservato dalla relazione accompagnatoria alla legge delega di riforma – “un migliore inserimento nel quadro sistematico che s'intende disegnare” con l'intento di ottenere una “rivitalizzazione” dello strumento. Semplificandone ed incentivandone l'aspetto negoziale, l'istituto si prefigge il superamento della crisi dell'impresa mediante un accordo da raggiungere dal debitore con un numero qualificato di creditori, assicurando al contempo ai creditori estranei alla negoziazione e non aderenti un pagamento integrale secondo modalità e termini prestabiliti. Le linee portanti dell'istituto non sono state modificate dal CCI che, confermandone l'impianto complessivo per quanto attiene gli aspetti di diritto sostanziale, introduce tuttavia alcune importati novità - al fine di rendere più fruibile l'utilizzo degli accordi secondo gli intenti dell'art. 5 della legge delega n. 155/2017 - tra le quali, in particolare: (i) la riduzione, in specifiche fattispecie, della soglia di crediti con i quali trovare un accordo nonché (ii) l'ampliamento, a determinate condizioni, delle ipotesi di estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Inquadramento

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti come previsti dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCI) introdotto dal d.lgs. 14/2019 rappresentano l'evoluzione dell'istituto già previsto nella legge fallimentare del RD 267/1942 e riformato per consentirne – come osservato dalla relazione accompagnatoria alla legge delega di riforma – “un migliore inserimento nel quadro sistematico che s'intende disegnare” con l'intento di ottenere una “rivitalizzazione” dello strumento. Semplificandone ed incentivandone l'aspetto negoziale, l'istituto si prefigge il superamento della crisi dell'impresa mediante un accordo da raggiungere dal debitore con un numero qualificato di creditori, assicurando al contempo ai creditori estranei alla negoziazione e non aderenti un pagamento integrale secondo modalità e termini prestabiliti. Le linee portanti dell'istituto non sono state modificate dal CCI che, confermandone l'impianto complessivo per quanto attiene gli aspetti di diritto sostanziale, introduce tuttavia alcune importati novità - al fine di rendere più fruibile l'utilizzo degli accordi secondo gli intenti dell'art. 5 della legge delega n. 155/2017 - tra le quali, in particolare: (i) la riduzione, in specifiche fattispecie, della soglia di crediti con i quali trovare un accordo nonché (ii) l'ampliamento, a determinate condizioni, delle ipotesi di estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti aventi posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Il Codice della crisi d'impresa ed insolvenza colloca l'istituto degli accordi di ristrutturazione negli artt. 57 e ss. del Titolo IV “Strumenti di regolazione della crisi”, Capo I “accordi”, Sezione II “Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione”. Rilevano inoltre specifici richiami della disciplina nelle disposizioni riferite al procedimento di apertura della procedura e di omologazione nonché in ambito misure protettive e cautelari. Vengono assicurate le disposizioni già previste nella legge fallimentare per regolare gli effetti degli accordi sulla disciplina societaria (art. 182-sexies l.f.art. 64 CCI).

Premessa

Con l'emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 pare giunta a compimento una prima fase dell'attesa riforma dell'impianto concorsuale vigente, già avviatasi con la costituzione della Commissione Rordorf e sfociata nella stesura della legge delega n. 155/2017.

Confermandosi il favor del Legislatore per le soluzioni di carattere negoziale, l'art. 5 della legge delega di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza – Legge 19 ottobre 2017, n. 155 – dal titolo “Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento” ha fornito al Governo specifici principi e criteri direttivi atti a potenziare lo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti:

  • estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
  • eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
  • assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;
  • estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;
  • prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;
  • imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

In recepimento della delega, la riforma del D.Lgs. 14/2019 interviene per rendere più “duttili” e “meglio fruibili” gli accordi di ristrutturazione dei debiti senza stravolgerne l'impianto giuridico o la natura ma piuttosto ampliandone la portata nel contesto del neo introdotto Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza prevedendo

(i) l'introduzione di una specifica fattispecie per consentire una minore percentuale minima di creditori aderenti ai fini dell'omologazione;

(ii) la possibilità di estendere gli effetti degli accordi a creditori diversi dalle tipologie di creditori oggi previste dall'art. 182 septies l.f.;

(iii) una sostanziale parificazione delle misure protettive riconosciute al debitore degli accordi a quelle previste per il debitore nel concordato preventivo. Sono inoltre introdotte previsioni per disciplinare ipotesi di modifiche sostanziali del piano, prima o successivamente all'omologazione.

L'articolato normativo del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza sviluppa la disciplina dell'istituto degli accordi nel Titolo IV “Strumenti di regolazione della crisi”, Capo I “accordi”, Sezione II “Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione” in sei articoli dal 57 al 61 ove è possibile individuare 4 tipologie di accordi di ristrutturazione dei debiti:

  1. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCI);
  2. Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCI);
  3. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCI);
  4. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa con intermediari finanziari (art. 61, co. 5, CCI).

In evidenza: Legge 8 marzo 2019 n. 20 ,

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza subirà interventi correttivi/integrativi: con la legge 8 marzo 2019 n. 20, il Governo è stato già delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla L. 155/2017, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. Si veda in materia F. Lamanna, D. Galletti, Il primo Correttivo in itinere al Codice della crisi e dell'insolvenza. Commento analitico, Milano, Giuffrè, 2020.

Gli accordi di ristrutturazione del debito – introduzione all'istituto

Gli accordi di ristrutturazione del debito si confermano uno strumento di risanamento a cui può ricorrere l'impresa in crisi o insolvente con la principale finalità di ottenere la riduzione della propria esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria.

L'art. 57 del CCI conferma pressoché integralmente la sostanza dello strumento di gestione della crisi già prevista nella vigente legge fallimentare, prevedendo che gli accordi siano conclusi dall'imprenditore anche non commerciale (non minore) in stato di crisi o insolvenza con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; accordi soggetti ad omologazione secondo le modalità dell'art. 44 del CCI. Gli accordi raggiunti con i creditori, basati su un piano economico finanziario che ne consenta l'esecuzione, devono peraltro risultare idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei agli accordi: i) entro centoventi giorni dall'omologazione, per crediti già scaduti a quella data ovvero ii) entro centoventi giorni dalla scadenza, per crediti non ancora scaduti alla data di omologazione. E' richiesta l'attestazione di professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano, nonché in ordine alla particolare idoneità dell'accordo, così come del piano, ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei termini suindicati.

Presupposto soggettivo

Il presupposto soggettivo, che peraltro contraddistingue lo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti dal concordato preventivo anche nella normativa fallimentare vigente, è confermato dalla locuzione del CCI che prevede la possibilità di aderire agli accordi di ristrutturazione dei debiti all' “imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore”. Lo strumento è quindi riservato:

  • all'imprenditore commerciale al di sopra delle soglie dimensionali previste per l'imprenditore minore*;
  • all'imprenditore agricolo, per il quale nel CCI è prevista la possibilità di accedere oltre che ad una procedura di ristrutturazione del debito anche alla procedura del concordato minore (art. 268 CCI nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento).

*In evidenza
L'art. 2, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 14/2019 definisce “ “impresa minore”: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”

Presupposto oggettivo

Requisito oggettivo è lo stato di crisi o lo stato di insolvenza come puntualmente definiti dal codice della crisi e dell'insolvenza all'articolo 2 (definizioni), comma 1:

  • Crisi: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”;
  • Insolvenza: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

In evidenza: introduzione della definizione di stato di crisi (diversa) da quella di insolvenza

Il d.lgs. 14/2019 con portata innovativa fornisce una puntuale definizione di stato di crisi distinguendola dallo stato di insolvenza. E ciò diversamente dalla formulazione della legge fallimentare dell'art. 160, comma 3 dove si prevedeva che “per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”.

Per quanto attinente agli accordi di ristrutturazione dei debiti, l'intervento normativo non comporta tuttavia modifiche nel presupposto posto che nella versione della legge fallimentare dell'art. 182 bis l.f. il solo richiamo allo stato di crisi ricomprendeva per quanto detto anche lo stato di insolvenza mentre nella disciplina dello strumento dell'art. 57 CCI è precisato che la procedura può essere attivata da soggetti recanti in stato di crisi o anche in stato di insolvenza.

L'accordo: aspetti negoziali, contenuto, forma, percentuale di adesione, creditori non aderenti

Aspetti negoziali

Lo strumento dell'art. 57 CCI, come il vigente art. 182 bis l.f., poggia le proprie basi sugli accordi di natura privatistica raggiunti dal debitore con un numero qualificato di creditori: da intendersi quali negozi di diritto privato, gli accordi, sono regolati dalle norme civilistiche sulla validità dei contratti. Gli accordi peraltro, come accade di sovente, possono soggiacere a clausole risolutive e/o sospensive, di regola per vincolare la validità degli stessi all'intervenuta omologazione.

L'art. 4 del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza dal titolo “dovere delle parti”, esplicita un nuovo principio richiedendo espressamente nel contesto delle procedure degli accordi e di regolazione della crisi e insolvenza che debitore e creditori debbano comportarsi secondo buona fede e correttezza; secondo il dettato normativo il debitore deve:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.

I creditori, invece, hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

In evidenza: la natura degli accordi di ristrutturazione

Opportuno segnalare sul tema recenti sentenze della Suprema Corte: Cass. 18/1/2018, n. 1182; Cass. 12/04/2018,n. 9087 e Cass. 21/06/2018, n. 16347, che stravolgendo l'inquadramento proposto dalla maggioranza degli interpreti che escludevano la procedura degli accordi ex art. 182 bis l.f. dal novero delle procedure concorsuali, hanno definito la procedura degli accordi ex art. 182 bis l.f. come procedura concorsuale. Senza entrare nell'ampio dibattito sul tema, con l'introduzione del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza l'argomento pare assumere ulteriore rilevanza, presentando nuovi elementi in favore della natura concorsuale della procedura (introduzione di un procedimento unitario, possibile nomina del Commissario giudiziale in pendenza di istanze di liquidazione giudiziale etc.

Contenuto

In aderenza all'origine privatistica dell'istituto, il contenuto degli accordi è rimesso alla libera determinazione delle parti, che pertanto potranno nell'ambito del Piano (come previsto dall'art. 57 del CCI) prevedere, a titolo esemplificativo:

  • interventi sull'indebitamento societario per la ristrutturazione del debito (rinegoziazioni termini di pagamento, scadenze, interessi; stralcio totale o parziale di debiti, consolidamento debiti chirografari o conversione di debiti in capitale di rischio etc.)
  • interventi sul patrimonio aziendale (operazioni straordinarie in genere, cessione di asset non strategici, di rami d'azienda, affitto azienda o rami d'azienda etc.)
  • interventi sulla governance dell'impresa ovvero sugli assetti societari (modifiche nel management, modifiche nell'organo di controllo o sua introduzione, modifiche negli assetti proprietari etc.)

Rispetto alla vigente normativa fallimentare degli accordi ex art. 182 bis l.f., il CCI, all'art. 57 comma 2, introduce una specifica locuzione per prevedere che “gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione”.

Assoluta rilevanza assume pertanto il Piano, elemento investito di nuova centralità dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza nell'ambito degli istituti di regolazione della crisi e puntualmente definito agli artt. 39 e 59 del CCI rispettivamente riguardanti le allegazioni da unire al Piano ovvero le sue modalità di redazione.

In evidenza: finalità degli accordi di ristrutturazione

Lo strumento degli accordi di ristrutturazione, nonostante collochi la propria genesi negli strumenti atti a salvaguardare la continuità aziendale, sulla base del contenuto assunto dal Piano potrà assumere differenti configurazioni:

  1. accordi con finalità di salvaguardia della continuità aziendale;
  2. accordi con finalità liquidatoria;
  3. accordi con finalità mista liquidatoria / di continuità nell'ipotesi in cui la salvaguardia della continuità sia supportata dalla dismissione di assets aziendali non strategici

Con l'intervento dell'art. 61, ultimo comma, il CCI fornisce un'importante chiave di lettura per ritenere lo strumento degli accordi di ristrutturazione anche accessibile per finalità liquidatorie: trattando dell'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa con intermediari finanziari viene espressamente esclusa la necessità che lo stesso “abbia carattere non liquidatorio” (come invece richiesto per l'accordo ad efficacia estesa dell'art. 61 CCI); ciò deponendo pertanto a favore di un'interpretazione che ritenga che gli accordi di ristrutturazione del debito dell'art. 57 possano avere finalità liquidatoria.

Forma

Il neo introdotto Codice della crisi, così come l'art. 182 bis della legge fallimentare, non prevede una specifica forma mediante la quale comporre gli accordi. Opinione largamente consolidata ritiene necessaria la forma scritta oltre ad una sottoscrizione autenticata degli accordi non solo al fine di garantire l'autenticità degli stessi ma per renderli al contempo idonei alla loro pubblicazione nel registro delle imprese (L'art. 44 Cci, al co. 6 prevede espressamente che “Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione”.). Conferma, in tale ambito, rinviene anche dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che nell'art. 56, ultimo comma, in tema di piani attestati di risanamento, richiede espressamente che “Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa”.

Percentuale di adesione

Gli accordi, secondo le previsioni della legge fallimentare vigente anche confermate dall'art. 57 del CCI, vanno conclusi con creditori rappresentanti “almeno il 60% dei crediti”. Tale soglia quantitativa, da leggersi come nella consolidata interpretazione dell'attuale legge fallimentare, deve calcolarsi sull'intero montecrediti ricomprendendo pertanto tutti i crediti vantati vs. il debitore siano essi scaduti, a scadere, chirografari o prelatizi etc.

Tale soglia del 60% subisce una riduzione alla metà (30%) negli accordi di ristrutturazione agevolati neo introdotti all'art. 60 del CCI, in ipotesi di compresenza dei due seguenti requisiti:

(i) che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi e

(ii) che il debitore non richieda e rinunci alla richiesta di misure protettive temporanee.

In evidenza: computo nel montecrediti della cd. finanza ponte

Il CCI ha espunto la previsione dell'ultimo comma dell'art. 182 quater l.f. che escludeva dal computo della percentuale dei crediti prevista per il raggiungimento della soglia del 60% i crediti relativi ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Creditori estranei all'accordo

Nessuna novità dal CCI nemmeno per quanto riguarda i creditori estranei all'accordo – ovvero (i) coloro che non sono stati interpellati dal debitore nell'ambito delle negoziazioni ovvero (ii) coloro con i quali il debitore non ha raggiungo l'accordo – ai quali dovrà essere assicurato l'integrale pagamento, con una dilazione consentita dal dettato normativo, di:

  • 120 giorni dall'omologazione, per i crediti già scaduti a quella data;
  • 120 giorni dalla scadenza, in ipotesi di crediti non ancora scaduti a quella data (previsione normativa che consente di beneficiare dello scaduto fisiologico).

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa – cenni

Nel solco della legge delega, l'art. 61 del CCI, riprendendo la disciplina introdotta dal DL 83/2015 con l'art. 182-septies nel RD 267/1942 - concernente gli accordi di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari, ora collocata nell'ultimo comma del citato articolo del CCI - introduce la possibilità di estendere gli effetti degli accordi di ristrutturazione ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, per posizione giuridica ed interessi economici omogeni. La possibilità generalizzata (non più quindi limitata ai creditori inclusi nella categoria banche ed intermediari finanziari) di derogare agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, in materia di “efficacia del contratto” e “contratto a favore di terzi” è tuttavia subordinata alla presenza di specifiche condizioni puntualmente elencate al co. 2 dell'articolo: mentre le lettere a, c, d dell'art. 61 riprendono le condizioni previste dall'attuale art. 182-sexies l.f. ovvero

(a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;

(b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

(c) i creditori della medesima categoria ai quali vengono estesi gli accordi possano essere soddisfatti dall'accordo in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale; la lettera (b) dell'art. 61 prevede, quale condizione essenziale per estendere ai creditori non aderenti gli effetti dell'accordo che il piano e l'accordo medesimo non abbiano carattere liquidatorio, “prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta … e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale”.

Come detto il quinto coma dell'art. 61, riprende invece la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari dove, confermate tutte le condizioni dell'art. 2 ad eccezione di quella contenuta alla lettera b) circa la natura non liquidatoria della procedura (con la conseguenza che gli stessi possono assumere anche carattere liquidatorio), ricorrendo indebitamento verso intermediari finanziari non inferiore al 50% dell'indebitamento complessivo potrà richiedersi l'estensione degli accordi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria di banche ed intermediari finanziari con omogeneità nella posizione giuridica ed interessi economici.

Il piano di ristrutturazione

Centralità nello strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti assume il Piano di risanamento da depositarsi a cura dell'imprenditore unitamente agli accordi, ossia un piano costruito secondo le migliori prassi professionali contenente la descrizione analitica delle modalità e delle tempistiche di adempimento dell'accordo e/o della proposta di accordo. Il contenuto del Piano è dal nuovo Codice della crisi e dell'impresa puntualmente delineato all'art. 56 CCI, richiamato dall'art. 57, co.2 CCI. Al piano devono inoltre essere allegati gli specifici documenti elencati all'articolo 39 del CCI.

Il piano, che deve avere data certa (art. 56, co. 2 CCI), deve contenere:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

b) le principali cause della crisi;

c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;

d) gli apporti di finanza nuova;

e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Al piano devono essere allegati (art. 39 CCI):

  1. le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  2. le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,
  3. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
  4. una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  5. uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
  6. l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  7. l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
  8. un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
  9. una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

L'attestazione

L'art. 57, ultimo comma, del CCI, conferma sostanzialmente le vigenti statuizioni della legge fallimentare, prevedendo che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano, dovendo inoltre specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di cui al comma 3 dell'art. 57 ( Per l'attività di attestazione utile il richiamo: (i) ai “principi di attestazione dei piani di risanamento” elaborati dal CNDCEC, ritenuti “un valido orientamento idoneo a valutare la qualità delle attestazioni”, in questi termini Trib. Genova, 07.7.2014 (ii) Volume a cura CNDCEC e FNC “Verso il nuovo codice della crisi”, anno 2019.).

Il profilo del professionista indipendente è dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza indicato all'art. 2, co.1, lett. o) del d.lgs. 14/2019 che prevede come esso debba possedere congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa.

Rispetto alla formulazione della legge fallimentare dell'art. 182-bis al professionista attestatore negli accordi di ristrutturazione dei debiti del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è richiesto di valutare anche la fattibilità del Piano sotto un profilo economico e giuridico; inoltre è precisato che la verifica dell'attestatore debba specificare come il pagamento dei creditori estranei sia assicurato non solo dall'accordo ma anche dal piano.

In evidenza: art. 58 CCI - rinegoziazioni degli accordi o modifiche del piano

Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza disciplina espressamente all'art. 58 l'ipotesi in cui prima o dopo l'omologazione intervengano modifiche sostanziali al piano.

In tale contesto qualora prima dell'omologazione intervengano modifiche sostanziali al piano o agli accordi, va rinnovata l'attestazione del professionista indipendente così come va richiesto ai creditori aderenti il rinnovo della manifestazione di consenso già prestata. Anche qualora modifiche sostanziali del piano si rendano necessarie post omologazione, dovrà richiedersi al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione che, unitamente al piano modificato, dovranno essere pubblicati nel registro delle imprese. Della pubblicazione è dato avviso ai creditori; è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 48 entro trenta giorni dalla ricezione dello specifico avviso.

Il procedimento

Intervento riformatore di rilievo portato dal D.Lgs. 14/2019 è l'introduzione del procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (Sez. II artt. 40 e ss.).

L'accesso alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore ai sensi dell'art. 37 del CCI si propone con ricorso contenente le puntuali indicazioni previste all'art. 40 co. 2 del D.lgs. 14/2019 inerenti: l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, sottoscritto dal difensore munito di procura.

Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel Registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

In sintesi il procedimento come previsto dal CCI può sintetizzarsi in tre fasi :

  1. Deposito domanda di accesso:
    1. con accordo già concluso con i creditori (art. 57 CCI);
    2. accordo non ancora perfezionato con trattative in corso (art. 44 CCI);
  2. Omologazione (art. 48 CCI);
  3. Esecuzione accordo;

ed in cinque esiti eventuali:

  1. Rinuncia alla domanda (art. 43 CCI);
  2. Opposizione alla domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione (art. 48, comma 4 CCI);
  3. Reclamo avverso l'omologazione degli accordi (art. 51 CCI);
  4. Sospensione dell'accordo (art. 52 CCI);
  5. Revoca dell'omologazione dell'accordo (art. 53 CCI).

Tribunale competente a ricevere la domanda sull'accordo di ristrutturazione del debitore è il Tribunale in composizione collegiale (art. 40 CCI) nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2 comma 1 lett. m) CCI).

In evidenza: gruppi di imprese

Gran merito della riforma portata dal D.Lgs. 14/2019 è avere introdotto al titolo VI una specifica disciplina per la regolazione della crisi o insolvenza dei gruppi di imprese. In tale contesto è previsto che più imprese in crisi o in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo possano proporre con unico ricorso, una domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57,60,61 (art. 284, co. 2 CCI).

Per i gruppi di imprese di rilevante dimensione, ai sensi dell'art. 27 del CCI, è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

In evidenza: art. 44 CCI, co. 1 lett. a) – richiesta di un termine

Il ricorso per l'accesso alla procedura può contenere gli accordi già perfezionati oppure può ai sensi dell'art. 44, co.1, lett. a) richiedere un termine – espressamente non soggetto a sospensione feriale – per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il Tribunale, su richiesta del debitore fissa con decreto un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile per giustificati motivi di non oltre 60 giorni, entro il quale il debitore deposita l'accordo di ristrutturazione dei debiti perfezionato e la connessa documentazione. Il Tribunale, ai sensi dell'art. 44, co. 2 CCI revoca il provvedimento di concessione dei termini qualora accerti la violazione degli obblighi informativi imposti ovvero quando accerta la presenza di atti di frode non dichiarati nella domanda ovvero circostanze o condotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.

In evidenza: introduzione della figura del Commissario Giudiziale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Assoluta novità contenuta al co. 4 dell'art. 44 CCI è la nomina nell'ambito della procedura degli accordi di ristrutturazione dei debiti, da parte del Tribunale, del Commissario Giudiziale nell'ipotesi in cui in occasione del deposito del riscorso per l'accesso alla procedura di accordo risultino già pendenti istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Previsione questa, come osservato nella relazione illustrativa, che mira nell'interesse dei creditori ad evitare un ricorso alla procedura “se non abusivo o strumentale, comunque intempestivo” rispetto alla situazione di crisi di impresa.

Misure cautelari e protettive

Importanti modifiche risultano introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in tema di misure cautelari e protettive.

Per espresso richiamo dell'art. 2, co. 1, lettere q) e p) del D.lgs 14/2019 per:

  • misure protettive devono intendersi “le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza”;
  • misure cautelari devono intendersi tutti quei “provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza”.

Nei termini che precedono l'art. 54 consente quindi al Tribunale di emettere, su istanza di parte, provvedimenti cautelari della più varia natura (tra cui, espressamente citato, la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio) finalizzati ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione del debito. Ciò rappresenta un'estensione a tutte le procedure di regolazione della crisi del potere previsto nell'articolo 15, co. 8 della legge fallimentare, che prevede la possibilità per il tribunale di disporre misure cautelari nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.

In ambito di misure protettive, l'art. 54 del CCI prevede al secondo comma che, qualora il debitore ne abbia espressamente fatto richiesta nel ricorso ex art. 40 CCI per l'accesso alla procedura, “dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.” E' inoltre prevista la possibilità per l'imprenditore di anticipare l'inibitoria rispetto al deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, purché, in ossequio alle previsioni dell'art. 54 CCI, alleghi la documentazione dell'art. 57 nonché la proposta di accordo “corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, e' idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61”.

Diversamente quindi da quanto attualmente previsto dalla legge fallimentare, e dallo stesso art. 182 bis l.f. per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il mero deposito della domanda (o degli accordi) non determina nessun automatismo di protezione, che necessita sempre, nel nuovo impianto del CCI, di un'espressa richiesta su istanza di parte. Risulta limitato qualsiasi automatismo prolungato delle misure protettive poiché, anche qualora richieste dal debitore, ed efficaci dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese, a norma dell'art. 55 dovranno trovare conferma in specifico decreto del Tribunale entro 30 giorni.

In evidenza: misure protettive a durata limitata

Oltre che avere espunto qualsiasi meccanismo di automatismo rispetto all'operatività delle misure protettive, il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rispetto all'attuale legge fallimentare, attribuisce inoltre a tali misure uno specifico termine che, per quanto indicato all'art. 8 del CCI, non potrà superare i 12 mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe.

E' inoltre previsto (art. 55, co. 4, CCI) che le misure protettive possano essere revocate o modificate dal Tribunale su istanza del commissario giudiziale, delle parti, o del PM qualora emergano atti di frode ovvero qualora il Tribunale accerti “che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza”.

Effetti su coobbligati e soci illimitatamente responsabili

Il nuovo Codice, in applicazione delle direttive contenute nella Legge delega secondo cui “ragioni di ordine sistematico suggeriscono, in caso di società con soci illimitatamente responsabili, di estendere gli effetti dell'accordo anche a detti soci, in coerenza con quanto accade per il concordato preventivo” dedica l'art. 59 alla disciplina degli effetti degli accordi di ristrutturazione nei confronti di coobbligati e soci illimitatamente responsabili. In primis è prevista l'applicazione dell'art. 1239 c.c. ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione dei debiti così da non consentire ai creditori aderenti di agire nei confronti dei fideiussori per la parte del loro credito rimasta insoddisfatta garantendo invece ai creditori non aderenti di conservare impregiudicato il diritto nei confronti dei coobbligati, dei soci illimitatamente responsabili e degli obbligati in via di regresso. Specifica deroga in tale ambito è prevista per i creditori non aderenti ai quali sia esteso l'effetto degli accordi, ai quali invece è garantito il diritto nei confronti dei coobbligati, dei soci illimitatamente responsabili e degli obbligati in via di regresso. Al terzo comma l'art. 59, coerentemente alle previsioni della Legge delega, prevede che gli accordi estendano la propria efficacia, salvo diversa previsione, nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che pertanto, qualora abbiano prestato garanzia, continuano a rispondere delle obbligazioni per questo titolo.

Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza all'art. 64 conferma l'attuale previsione dell'art. 182-sexies l.f. per prevedere, a partire dalla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57,60,61 del CCI – nonché dalla richiesta di misure cautelari e protettive ex art. 44 CCI – e sino all'omologazione, la disapplicazione degli artt. 2446, co. 2 e 3,2447 c.c. – 2482-bis commi 4, 5, 6 e 2482-ter c.c. in materia di riduzione e perdita del capitale e dei connessi riflessi effetti civilistici delle perdite sul capitale.

Il giudizio di omologazione

L'omologazione degli accordi di ristrutturazione è disciplinata dall'art. 48 CCI.

L'impianto normativo del nuovo codice della crisi d'impresa, quanto al procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, non differisce sostanzialmente da quello delineato nella vigente legge fallimentare, presentando tuttavia alcune inedite novità.

Tra le conferme:

  • come nell'attuale legge fallimentare non rileva un decreto di apertura della procedura (salvo le possibili espressioni del Tribunale nei sensi dell'art. 44 CCI, e nell'ipotesi di pendenza di istanze di liquidazione giudiziale dove verrà disposta la nomina del commissario giudiziale);
  • ai creditori, così come a qualsiasi altro interessato, è riconosciuta la possibilità di proporre opposizione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 48, co. 4 CCI) – termine oggetto di sospensione feriale;
  • ai sensi dell'art. 48, co. 4 CCI il Tribunale, decise le eventuali opposizioni in camera di consiglio, provvede contestualmente sull'omologazione;
  • ai sensi dell'art. 48, co. 7 CCI il Tribunale, qualora non omologa l'accordo di ristrutturazione dichiara con sentenza, su istanza degli interessati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Tra le novità:

  • rispetto alla vigente legge fallimentare, uniformemente a quanto previsto per la procedura di concordato preventivo, il tribunale si esprime sull'omologazione degli accordi di ristrutturazione con sentenza;
  • è precisato all'art. 48, co. 6 CCI che la sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti produce effetti dalla data di deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 133 cpc; nei confronti dei terzi produce effetti dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese;
  • contro la sentenza del Tribunale di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti le parti possono proporre reclamo nel termine di 30 giorni (art. 51, co. 1 CCI) invece che nei 15 giorni previsti dalla legge fallimentare (art. 182 bis, co. 5 l.f.) .
  • la proposizione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento salvo gravi motivi (art. 52 CCI) – l'accoglimento determina invece la revoca del provvedimento (art. 53 CCI). In ipotesi di revoca sono salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura sino alla revoca. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 98 CCI.

In evidenza: omologazione dell'accordo anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria

L'art. 48, co. 5 CCI introduce, per la procedura in esame, un'importante novità tesa – nelle parole della relazione illustrativa del decreto di riforma – a “superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi”, prevedendo che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione del debito anche in mancanza dell'adesione dell'amministrazione finanziaria, qualora decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze (60%) [30% nell'ipotesi di accordo cd. agevolato] quando nella relazione del professionista indipendente è indicato che la proposta di soddisfacimento proposta risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In evidenza: rinuncia alla domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi art. 43 CCI

Il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza ex D.Lgs. 14/2019 prevede espressamente all'art. 43,1 co. CCI che “in caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto”. Nel secondo comma la norma, precisando che il Tribunale provvede sull'estinzione del procedimento con decreto, si preoccupa inoltre di disciplinare il trattamento di eventuali spese del giudizio da porre a carico della parte che vi ha rinunciato prevedendo, al terzo comma, che qualora la domanda sia stata iscritta al registro delle imprese, è demandato al cancelliere l'onere di comunicare immediatamente il decreto di estinzione perché venga iscritto nel registro entro il giorno successivo.

In evidenza: esenzione da azione revocatoria

Come nell'attuale legge fallimentare l'art. 166, co. 3, lett. e) del CCI conferma che non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ed in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso all'accordo di ristrutturazione. L'articolo precisa inoltre che l'esclusione opera anche con riferimento all'azione revocatoria ordinaria.

La lettera g), co. 3 art. 166 precisa che non sono altresì oggetto di revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.

Riferimenti

Normativi

- R.D. 267/1942

- L. 155/2017

- D.Lgs. 14/2019

- Art. 2 CCI;

- Art. 4 CCI;

- Art. 27 CCI;

- Art. 39 CCI;

- Art. 40 CCI;

- Art. 43 CCI;

- Art. 44 CCI;

- Art. 48 CCI:

- Art. 55 CCI;

- Art. 58 CCI;

- Art. 59 CCI;

- Art. 60 CCI;

- Art. 61 CCI;

- Art. 166 CCI;

- Art. 268 CCI;

- Art. 160 l.f.;

- Art. 182 bis l.f.;

- Art. 2446 c.c.;

- Art. 2447 c.c.;

- Art. 2482-bis c.c.;

- Art. 2482-ter c.c.

Prassi

- “Verso il nuovo codice della crisi”, volume CNDCEC e FNC, anno 2019;

- “Principi di attestazione dei piani di risanamento” CNDCEC, settembre 2014;

Giurisprudenza

- Cass. 1182 del 18/1/2018;

- Cass. n. 9087 del 12/04/2018;

- Cass. n. 16347 del 21/06/2018;

- Trib. Genova, 07.7.2014

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