La delibera incidente sulla comproprietà della caldaia centralizzata deve essere approvata all'unanimità dai condomini
25 Maggio 2020
La fattispecie. Un condomino impugnava innanzi al Tribunale la delibera assembleare del Condominio con cui era stata approvata la trasformazione dell'impianto di riscaldamento e il distacco di tre appartamenti (tutti quelli del terzo piano), lamentando che tale delibera non fosse stata presa all'unanimità dei condomini e che, nel ripartire le spese, fosse stata determinata un'insufficiente contribuzione a carico dei condomini degli appartamenti distaccati. Il Tribunale accoglieva la richiesta del condomino e dichiarava la nullità della delibera ove attribuiva solo agli appartamenti del primo e secondo piano l'esclusiva proprietà dell'impianto di riscaldamento e l'esenzione dalle spese di manutenzione per i condomini posti al terzo piano. La decisione veniva confermata anche in secondo grado.
Necessaria l'unanimità. La Suprema Corte rileva che il ricorso è infondato e chiarisce che la delibera impugnata, essendo incidente sulla titolarità delle parti comuni e non meramente dispositiva di innovazioni dato che ha determinato un mutamento del titolo di comproprietà sulla caldaia, avrebbe dovuto essere adottata all'unanimità dei condomini e non solo dei presenti all'assemblea (art. 1108, comma 3, c.c.). Infatti, la delibera assembleare oggetto di causa ha prodotto un effetto traslativo incidente sula pregressa comproprietà originaria della caldaia centralizzata, pertanto per essere adottata avrebbe dovuto raccogliere il consenso «di tutti i partecipanti al condominio». Chiarito questo, i Giudici osservano che la sentenza oggetto di ricorso è corretta ove ha dichiarato nulla la delibera perché approvata senza l'unanimità dei condomini e ha sostenuto che non poteva ritenersi venuta meno ogni ragione di comproprietà, anche se la nuova caldaia sarebbe servita solo agli appartamenti del primo e secondo piano e no anche del terzo.
Ripartizione delle spese. Riguardo alla ripartizione delle spese, invece, la Cassazione chiarisce che il condomino che rinuncia al diritto sulle parti comuni non può sottarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione. Infatti, la giurisprudenza ha specificato che il condomino deve pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento anche laddove abbia rinunciato all'uso del riscaldamento centralizzato e abbia distaccato le diramazioni del suo immobile dall'impianto comune. |