Direttiva in materia di licenziamento collettivo e tutela dei diritti dei dirigenti

25 Maggio 2020

I benefici derivanti dalla corretta trasposizione della direttiva 98/59/CE in materia di licenziamento collettivo non consistono semplicemente nella partecipazione formale alla procedura di licenziamento, ma hanno carattere strumentale. Essi, infatti, mirano al conseguimento da parte dei lavoratori di specifiche tutele previste dalla direttiva, quali: la possibilità di non essere licenziati ovvero di venire licenziati in un momento successivo, nonché di accedere agli strumenti sociali di ausilio del reddito, con tutte le conseguenze economiche da ciò derivanti...

I benefici derivanti dalla corretta trasposizione della direttiva 98/59/CE in materia di licenziamento collettivo non consistono semplicemente nella partecipazione formale alla procedura di licenziamento, ma hanno carattere strumentale. Essi, infatti, mirano al conseguimento da parte dei lavoratori di specifiche tutele previste dalla direttiva, quali: la possibilità di non essere licenziati ovvero di venire licenziati in un momento successivo, nonché di accedere agli strumenti sociali di ausilio del reddito, con tutte le conseguenze economiche da ciò derivanti.

Pertanto, il danno-evento derivante dalla non corretta trasposizione della direttiva de qua consiste non già nella mancata partecipazione formale alla procedura, bensì nella perdita delle suddette forme di tutela. Di conseguenza, il dirigente estromesso che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno-evento, la perdita dei diritti derivanti dalla procedura di licenziamento collettivo.

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