Il rinnovo o la proroga del contratto a termine non sono obbligatori, anche "ai tempi del Covid-19"
25 Maggio 2020
È possibile in questo periodo di emergenza Coronavirus non rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato?
La l. n. 27 del 2020 (legge di conversione del d.l. c.d. Cura Italia) ha "consentito", in deroga agli artt. 20, comma 1 lett. c), art. 21, comma 2 e dell'art. 32, comma 1 lett. c) deld.lgs. n. 81 del 2015 - e limitatamente al periodo di operatività degli ammortizzatori sociali di cui agli artt. 19-22 del medesimo testo di conversione - di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato.
Per le altre imprese, trova applicazione quanto disposto all'art. 93 d.l. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), in forza del quale, in deroga all'art. 21 d.lgs. n. 81 del 2015, " è possibile" rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Il dato testuale della normativa sopra citata consente di escludere la sussistenza di un obbligo in capo alle parti alla prosecuzione del rapporto di lavoro ( la cui conciliabilità con l'art. 41 Cost. sarebbe, in ogni caso, opinabile) rinvenendosi piuttosto una disciplina derogatoria - sebbene entro certi limiti - delle regole generali applicate a tale tipologia contrattuale, della quale il datore, con il consenso ovviamente del lavoratore, potrà trarre vantaggio. |