Sull'efficacia dell'ordinanza di assegnazione posta alla base del precetto opposto

Redazione scientifica
26 Maggio 2020

L'art. 141, comma 1-bis, d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 44, comma 3, lett. b) d.l. n. 20 settembre 2003, convertito in l. n. 326/2003, introduce un termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione nei confronti delle PP.AA. ed enti equiparati, applicabile dall'entrata in vigore della norma, ossia il 25 novembre 2003.

Il caso. Il giudice di secondo grado rilevava l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione posta alla base del precetto opposto, ai sensi dell'art. 141, comma 1-bis, d.l. n. 669/1996 (convertito in l. n. 30/1997), come modificato dall'art. 44, comma 3, lett. b) d.l. n. 20 settembre 2003, convertito in l. n. 326/2003, poiché era trascorso più di un anno tra l'entrata in vigore della nuova disposizione legislativa, che ha introdotto un termine di efficacia di un anno per l'esazione dei crediti di cui alle ordinanze di assegnazione di crediti nei confronti di enti previdenziali – come nel caso in esame – e la notificazione dell'atto di precetto. Interviene così la Corte di Cassazione.

Efficacia ordinanza di assegnazione. Per il ricorrente tale disposizione non sarebbe applicabile al caso di specie, poiché è entrata in vigore successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione e non potrebbe ritenersi retroattiva.
Per la S.C. quanto sostenuto dal ricorrente sarebbe infondato ed in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il suddetto art. 141 d.l. n. 669/1996 introduce un termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione nei confronti delle PP.AA. ed enti equiparati, applicabile dall'entrata in vigore della norma, ossia il 25 novembre 2003. A ciò consegue che esso si applichi anche in relazione alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva deve essere iniziata, o comunque deve essere effettuata l'intimazione di pagamento, a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dal 25 novembre 2003, ossia da quando il privato, ottenuta la possibilità di aver contezza dell'introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto (o dovuto) attivarsi per non perdere il proprio diritto.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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