L'assicuratore deve rimborsare le spese legali all'assicurato per il solo fatto di essere stato citato in giudizio

Redazione Scientifica
27 Maggio 2020

In tema di rimborso delle spese di resistenza, non ha rilevanza il fatto che la presenza dell'assicurato in giudizio non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione. Le spese legali per affrontare il processo prescindono da tale circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto dell'assicurato.

Conducente e proprietaria dell'autovettura ricorrono per cassazione avverso la sentenza con cui è stata confermata la loro condanna al risarcimento del danno nei confronti degli eredi del motociclista defunto. Tra i motivi di ricorso proposti, vi sono quelli inerenti alla pronuncia sulle spese di resistenza. In particolare, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 1917 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe errato nel negare il loro diritto nei confronti dell'assicurazione al rimborso delle spese di resistenza, oltre a non essersi pronunciata su tale questione in base al contratto stesso di assicurazione nel quale era previsto l'impegno.

La Cassazione rileva che la Corte di merito aveva ritenuto non rimborsabili le spese di lite sul presupposto che la resistenza in giudizio da parte degli assicurati, in proprio, era dovuta ad una richiesta eccedente il massimale, rispetto alla quale l'assicurazione non aveva alcuna responsabilità. Tuttavia, la Corte rileva anche che le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l'assicuratore si era impegnato a riconoscere contrattualmente o alle quali risulta comunque tenuto nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c. per il solo fatto che l'assicurato ne abbia avuto la necessità, perché citato in giudizio e a prescindere dalla circostanza che l'assicuratore lo abbia o meno sostenuto, o che abbia o meno aderito alle sue ragioni. Le spese di resistenza, infatti, presuppongono che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che abbia ad oggetto situazioni rientranti nella garanzia assicurativa. Pertanto, secondo la Corte, «non ha rilevanza il fatto che la presenza dell'assicurato in giudizio non sia stata causata da una posizione difensiva dell'assicurazione, quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato; le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto dell'assicurato». Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'Appello.

(FONTE: dirittoegiustizia)

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