Patrocinio a spese dello Stato e nomina di due difensori: quali conseguenze?

27 Maggio 2020

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, affronta per la prima volta la questione della possibilità per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo civile di nominare più di un difensore.
Massima

Dal complesso delle disposizioni del d.P.R. n. 115/2002 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dall'art. 80 che prevede che “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l'art. 91 d.P.R. n. 115/2002, pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

Il caso

All'esito di un procedimento di separazione personale, conclusosi con decreto di omologazione, due avvocatesse avevano chiesto la liquidazione di quanto loro spettante per la difesa di una delle parti del giudizio, che era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale però aveva rigettato l'istanza, ritenendo «che il conferimento del mandato a due difensori, a fronte della possibilità per la parte ammessa di nominarne uno solo, fosse incompatibile con la volontà della parte di avvalersi del beneficio nella causa di cui trattasi».

Avverso il decreto suddetto aveva proposto opposizione una delle due avvocatesse deducendo l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 91 del d.P.R. n. 115/2002, previsto per il processo penale. All'udienza di trattazione del giudizio era comparsa l'altra avvocatessa e aveva dichiarato «ove ritenuto necessario…di rinunciare a qualsiasi richiesta di compenso nei confronti della signora P. e/o dello Stato»

Il Tribunale, aveva accolto l'opposizione e liquidato in favore della opponente, a fronte della rinuncia dell'altro difensore, una somma a titolo di compenso.

Il Ministero della giustizia aveva proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza e la Suprema Corte nell'accoglierlo ha affermato il principio di cui alla massima sopra riportata.

La questione

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, affronta per la prima volta la questione della possibilità per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo civile di nominare più di un difensore. L'incertezza deriva dal fatto che nella parte del Testo Unico spese di giustizia dedicata al processo civile non è presente una norma come l'art. 91, lett. b), del d.P.R. n.115/2002, che prevede l'esclusione dal beneficio per la parte che nel processo penale che sia assistita da più di un difensore.

D'altro canto in altre fonti normative non vi sono disposizioni che regolano questo caso.

Deve infatti escludersi che possa applicarsi ad esso il disposto dell'art.8, comma 1, del d.m. 55/2014 a mente del quale: «Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato».

Tale previsione infatti riguarda il rapporto tra difensore e proprio cliente mentre a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il difensore della parte non abbiente acquista il diritto di essere retribuito dallo Stato per la propria attività.

A fronte di tale lacuna normativa è quindi sorto il dubbio sulla possibilità di applicare analogicamente la norma, sopra citata, relativa al processo penale (anche nel processo civile).

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia cassata dalla Cassazione aveva accolto l'istanza di liquidazione di uno dei due legali della parte non abbiente sul presupposto che la nomina di un secondo difensore non può essere valutata come presunzione ex lege di abbienza, stante l'assenza di una previsione espressa, quale il d.P.R. n. 115/2002, art. 91 applicabile al solo processo penale. Pertanto nel processo civile la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere liquidato un solo compenso, con la conseguenza che i professionisti che accettino di difendere congiuntamente un soggetto ammesso al patrocinio statale accettano altresì di dividere tra loro l'unico compenso liquidabile.

Tale opinione contrasta però con due precedenti di merito (Trib. Trapani, 9 giugno 2005; Trib. Milano, 5 maggio 2015) che hanno invece ritenuto che la nomina di un secondo difensore, in forza anche della presunzione di onerosità dell'incarico conferitogli, costituisce un chiaro indice dell'insussistenza dello stato di non abbienza e, comunque, dell'insussistenza della necessità del soggetto stesso di fruire dell'assistenza tecnica a spese dello Stato.

Come ricorda anche la Suprema Corte nella sentenza in commento vi sono state invece numerose pronunzie della sua sezione lavoro in relazione alle norme della l. n. 533/1973 (artt. 11 e ss.) che avevano introdotto il patrocinio a spese dello Stato per le cause di lavoro e di previdenza sociale.

La maggioranza di esse aveva sottolineato che poichè la revoca dal beneficio del gratuito patrocinio, prevista dall'art. 34 R.d. n. 3282/1923 per la parte che si fosse avvalsa per la difesa di un avvocato o procuratore diverso da quello designato di ufficio, non era stata abrogata dalle disposizioni della l. n. 533/1973, decadeva dal beneficio del patrocinio la parte che, dopo la nomina del difensore d'ufficio, fosse stata rappresentata e difesa anche da un difensore di fiducia (così Cass. civ., n. 5007/1981, Cass. civ., n. 5168/1979, Cass. civ., n. 4585/1977, Cass. civ., n. 1734/1979, Cass. civ., n. 5379/1977; si veda anche Cass. civ., n. 1348/1980).

Orbene, la seconda delle due interpretazioni sopra riportate viene avallata dalla pronuncia in commento, che giunge ad affermare che l'art. 91 sopra citato è espressione di un principio di carattere generale. Infatti l'obiettivo dell'istituto del gratuito patrocinio è garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli artt. 24 e 3 Cost., l'effettivo accesso alla giustizia, accesso che è sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore, sufficienza che se vale per il processo penale – ove è in gioco il valore della libertà personale – vale anche per gli altri processi e in particolare, per quanto interessa il caso in esame, in relazione al processo civile.

Osservazioni

Tutti i precedenti editi che hanno esaminato la questione sono stati concordi nell'escludere che la nomina di due difensori sia compatibile con il patrocinio a spese dello Stato.

Tale conclusione merita di essere sicuramente condivisa dal momento che trova conforto in alcune disposizioni del T.U.S.G., come l'art. 75, comma 2, T.U.S.G. che fa riferimento all'obbligo o alla possibilità dell'interessato di farsi assistere da “un difensore”, e l'art. 80T.U.S.G., che attribuisce a colui che è ammesso al patrocinio il diritto di nominare “un difensore”, si evinca chiaramente come non sia contemplata la possibilità di avvalersi di un secondo legale.

Deve peraltro evidenziarsi come siano invece alquanto difformi le opinioni sulle conseguenze che quella scelta ha.

Infatti se una delle decisioni di merito citate nel precedete paragrafo (quella del Tribunale di Trapani) ha revocato il beneficio limitatamente al secondo difensore, rigettando anche la sua istanza di liquidazione del compenso, l'altra (Tribunale di Milano) ha invece revocato l'ammissione del beneficio a monte, non riconoscendo quindi a nessuno dei due difensori il compenso.

Nei medesimi termini si è orientata anche la Cassazione, con la decisione in esame, sebbene abbia ritenuto che il conferimento del duplice mandato non giustifichi la revoca del beneficio ma determini l'inefficacia dell'ammissione, e la conseguente inammissibilità della domanda di liquidazione del compenso anche del primo difensore, a nulla rilevando che uno dei due difensori successivamente rinunci alla liquidazione.

A ben vedere è lo stesso art. 91T.U.S.G. a risultare ambiguo sul punto poiché esordisce affermando che: (L'ammissione al patrocinio è esclusa) «se il richiedente è assistito da più di un difensore» ma prosegue nei seguenti termini: «in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia».

Se però ci si concentra sulla seconda parte della previsione da essa può trarsi lo spunto per la soluzione della questione delle conseguenze del duplice mandato difensivo.

Contrariamente a quanto reputa la giurisprudenza sopra citata, tale circostanza non è indicativa del possesso della parte non abbiente di condizioni reddituali incompatibili con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché non è dato sapere, ed anzi lo si deve escludere, alla luce del disposto dell'art. 85 T.U.S.G., che essa si sia obbligata nei confronti dei successivi due professionisti.

Pertanto la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 136 comma 1, T.U.S.G. per (insussistenza dei presupposti per l'ammissione), a fronte di tale evenienza, non sarebbe giustificata.

Occorre invece attenersi al dato letterale dell'art. 91 che stabilisce che è la nomina di un nuovo difensore, in aggiunta al primo, ad essere priva di effetti (per un'applicazione della norma si veda Cass., 5 luglio 2018, n. 17656, che ha dichiarato inefficace la nomina da parte del non abbiente di un domiciliatario) ma allora non si vede perché la medesima conseguenza non possa valere nel caso in cui la parte non abbiente nomini fin dal primo momento due difensori.

Invero il solo particolare del diverso momento della nomina non è sufficiente a giustificare una difformità di conseguenze anche perché basterebbe un lieve divario temporale tra le due nomine, ad esempio anche di un solo giorno, a determinare l'applicazione dell'uno o dell'altro regime.

Pertanto deve ritenersi che, anche nel caso di iniziale nomina di due o più difensori, il beneficio permane ma solo per uno dei difensori, da individuarsi nel primo che presenti l'istanza di liquidazione e che avrà diritto al compenso a carico dello Stato, senza che sia necessaria la rinuncia del secondo alla liquidazione o all'incarico

È opportuno anche chiedersi se la parte non abbiente possa nominare un domiciliatario nel processo civile.

Anche in questo caso il dubbio discende dal già citato comma 1 dell'art.80 che attribuisce alla parte ammessa al patrocinio erariale la facoltà di nominare un difensore «(…) scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo».

La scelta può pertanto ricadere anche su un difensore che eserciti la sua attività in un tribunale sito in una circoscrizione diversa da quella in cui si trova l'ufficio giudiziario davanti al quale pende o si svolgerà il giudizio, con conseguente necessità per lo stesso di eleggere domicilio in quel luogo ai sensi dell'art. 82 del R.d. n. 37/1934.

Ed allora la risposta all'interrogativo posto non può prescindere, ad avviso di chi scrive, dalla previa definizione della natura del rapporto tra dominus e domiciliatario e delle conseguenze di essa sulla individuazione del soggetto tenuto a retribuire il secondo.

Orbene, la Corte di cassazione ha ripetutamente osservato sul punto che il rapporto che sorge tra difensore e domiciliatario, in linea generale, va ricondotto alla fattispecie del mandato, e ciò anche qualora il cliente abbia conferito procura ad litem pure al secondo, con la conseguenza che dell'onorario spettante al medesimo dovrà farsi carico il co-difensore (Cass. civ., 2 dicembre 2011, n. 25816).

Può pertanto affermarsi che, qualora il domiciliatario venga scelto e incaricato dal dominus, la somma che questi corrispondesse al primo, se debitamente documentata, costituirebbe una spesa che può essere anticipata dallo Stato ai sensi dell'art. 131, comma 4, d.P.R. n. 115/2002.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi con riferimento all'ipotesi in cui l'avvocato corrispondente non venisse nominato dal dominus, ma fosse incaricato direttamente dal cliente poiché in questo caso troverebbe applicazione il limite imposto dalle norme del d.P.R. 115/2002 sopra richiamate.

Il problema peraltro non si pone nel caso in cui il difensore abbia provveduto ad indicare nell'atto di costituzione in giudizio il proprio indirizzo di PEC, in conformità al disposto dell'art. 125, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 2, comma 35-ter del d.l. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011).

Tale formalità, infatti, assolve all'onere di elezione di domicilio, con la conseguenza che il procuratore di altra circoscrizione che adempia ad essa non ha più l'onere di eleggere domicilio fisico nel comune ove ha sede il giudice adito.

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