Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni “soggettive” dei soci

Francesca Maria Bava
27 Maggio 2020

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 184, afferma la legittimità di clausole statutarie con cui si attribuiscono diritti diversi in dipendenza di condizioni“soggettive”,astrattamente riferibili al socio non determinato.

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 184, afferma la legittimità di clausole statutarie con cui si attribuiscono diritti diversi in dipendenza di condizioni “soggettive”, astrattamente riferibili al socio non determinato.

Tali diritti non comportano, quindi, la creazione di categorie “oggettivamente” individuate di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c. o di quote ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.L. n. 179/2012, né di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. attribuiti a soci indicati nominativamente (o per appartenenza a categorie omogenee, come sostenuto nella massima I.I.9. del Comitato Notarile del Triveneto).

La massima in oggetto estende così una possibilità già riconosciuta dalla legge ad esempio nelle s.p.a. all'art. 2351, comma 3, c.c. ove si ammette la previsione di una limitazione del diritto di voto “in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto”.

Inoltre, ciò si riscontra anche nelle s.p.a. quotate agli artt. 127 quater e 127 quinquies TUF, ove si consente l'attribuzione di una maggiorazione del dividendo e del diritto di voto a ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo di tempo, con una ratio analoga a quella delle clausole c.d. fidelizzanti previste dalla massima n. 48/2014 del Consiglio Notarile di Firenze in tema di categorie di azioni.

È pertanto ammessa la differenziazione dei diritti sociali con riguardo a tutte le partecipazioni (o a tutte le azioni o quote di una determinata categoria) in dipendenza di circostanze in cui si possano trovare i soci, purché non si tratti di condizioni meramente potestative o differenziazioni illegittimamente discriminatorie.

Si ritiene dunque ammissibile, ad esempio, il riferimento al numero di azioni possedute dal medesimo soggetto e al tempo di possesso delle sue partecipazioni, o alla sua qualifica professionale e alle sue caratteristiche personali.

Tra i diritti diversi che possono essere attribuiti vi rientrano diritti di voto, di prelazione, diritti concernenti gli utili o ancora, in presenza di clausole limitative della circolazione, diritti di alienare le partecipazioni senza limitazioni al ricorrere di determinate condizioni soggettive in cui versa il soggetto acquirente.

Infine, tali clausole si ritengono introducibili in statuto a maggioranza, salvo il diritto di recesso di cui agli artt. 2437 e 2473 c.c., purché siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento. Quest'ultimo principio non risulta violato laddove le clausole riguardino solo azioni di categoria preesistenti se vi è stata l'approvazione ai sensi dell'art. 2476 c.c. da parte dell'assemblea speciale delle altre categorie eventualmente pregiudicate.

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