Trattazione, discussione e deliberazione da remoto dopo l'emanazione del Decreto "rilancio"
28 Maggio 2020
Premessa
Per seduta camerale tributaria si intende un sub-procedimento dell'attività giurisdizionale per la trattazione della controversia in camera di consiglio, senza l'assistenza del segretario e la presenza del pubblico nonché, normalmente, delle parti in causa, salvi i casi ove ne sia espressamente prevista l'audizione (c.d. seduta camerale partecipata). Quella camerale costituisce, nelle intenzioni del legislatore, la forma ordinaria di trattazione delle controversie nel processo tributario. Per pubblica udienza tributaria si intende un sub-procedimento dell'attività giurisdizionale - ad espressa richiesta di almeno una delle parti - per la discussione in contraddittorio della controversia in aula, con l'assistenza del segretario e la presenza del pubblico (c.d. ospite), in osservanza del canone di pubblicità, a pena di nullità, ex art. 1, c.2, D.lgs. n. 546/1992 ed art. 128 c.p.c.*.
Da questa mirata disposizione legislativa per l'udienza di discussione, se ne deduce a contrariis che nelle udienze prive di discussione non è prevista la presenza del pubblico, peraltro esclusa nelle sedute camerali di trattazione e di deliberazione “in segreto nella camera di consiglio” (vds. art. 35, c.1, D.lgs. n. 546/1992).
La mancata pubblicità dell'udienza di discussione ne determina la nullità, non rilevabile d'ufficio, che può essere fatta valere solo dalle parti che hanno espressamente richiesto la pubblica udienza ex art. 33, c.1, d.lgs. 546/1992, esperendo la relativa eccezione appena ammesse alla discussione (secondo la Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 216 del 17 gennaio 1975, la nullità della sentenza pronunciata dopo la discussione della causa davanti al collegio in Camera di Consiglio anziché in Pubblica Udienza non è rilevabile d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione di parte nella prima istanza o difesa successiva alla sua verificazione o notizia (art. 157, c.2, c.p,c.); la parte interessata che non eccepisca tale nullità appena sia stata ammessa alla discussione, rinunzia tacitamente a dedurla (artt. 157, c.3, c.p.c.).); in difetto, si configura una rinuncia tacita all'eccezione.
Alla nullità dell'udienza consegue anche quella di tutte le attività poste in essere e di tutti i provvedimenti emanati in tale circostanza. L'udienza è pubblica, ovviamente, non solo per la presenza attiva delle parti costituite e/o dei relativi difensori, che possono discutere tra di loro ed interloquire con il Collegio nel compimento degli atti processuali, ma soprattutto perché avviene coram populo! Ecco perchè la nullità per violazione del canone di pubblicità mal si concilia, con la irrilevabilità ex officio.
Trattazione della causa in camera di consiglio
Il giudice collegiale o monocratico (per le sedute camerali del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70, c. 10-bis, D.Lgs. n. 546/1992), senza l'assistenza del segretario e previa audizione in contraddittorio delle parti presenti (limitatamente ai giudizi di ottemperanza ex art. 70, c. 7, D.Lgs. 546/1992) tratta e decide la controversia nel segreto della camera di consiglio ex artt. 70, c. 6 e 35 (Vds. Focus pubblicato su Iltributario.it: Decisione nel processo tributario dalla deliberazione in segreto in camera di consiglio alla pubblicazione nella sentenza), c.1, D.Lgs. n. 546/1992. Sostanzialmente analoga trattazione camerale è prevista per i procedimenti incidentali cautelari per le istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti e/o dell'esecutività delle sentenze ex artt. 47* 52, 62-bis e 65 c. 3-bis, D.Lgs. n. 546/1992, con mera audizione delle parti presenti.
Discussione della causa in pubblica udienza
Il giudice collegiale (per le pubbliche udienze non è previsto il giudice monocratico), con l'assistenza del segretario (secondo le disposizioni del codice di procedure civile concernenti il cancelliere, ex art. 9, d.lgs. 546/1992 ed art. 35, D.Lgs. n. 545/1992), ammette le parti costituite presenti ed i relativi difensori alla discussione (ex art. 34, D.Lgs. n. 546/1992) in pubblica* udienza.
Pertanto, una prima summa divisio tra le linee guida relative ai vari sub-procedimenti decisionali delle controversie tributarie da gestire telematicamente potrebbe essere la seguente:
Collegamenti telematici per le audizioni camerali (ex art. 33, D.Lgs. n. 546/1992). Le pubbliche udienze (ex art. 34, D.Lgs. n. 546/1992) per deliberare da remoto
Per i casi di cui al precedente punto a), nonché per le camere di consiglio di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 546/1992, il collegamento telematico resta interno al solo collegio giudicante e, quindi, assolutamente privo di pubblicità. Per i casi di cui al punto b) il collegamento telematico riguarda giudice collegiale/monocratico, segretario, parti in causa e relativi difensori e la presenza del pubblico nell'aula d'udienza virtuale, via streaming* libero e gratuito.
Normativa vigente
All'attualità è più che opportuno ricostruire la successione di norme nel tempo e precisare il rapporto che intercorre tra l'art. 135 del nuovo D.L. “Rilancio” del 19 maggio 2020 n. 34, e l'art. 83 del precedente decreto-legge “CuraItalia” del 17 marzo 2020, n. 18.
L'articolo 135 del nuovo decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 n. 34, modificativo dell'art. 16 (Giustizia tributaria digitale), comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136), a sua volta modificativo dell'articolo 16-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, è “norma speciale” che mira a disciplinare il processo tributario in via ordinaria.
Il novellato art. 16, c.4, D.L. n. 119/2018 prevede la trattazione in camera di consiglio - da remoto per ciascun componente del collegio - limitatamente a tutte le cause annoverate nella già più volte illustrata tipologia A), su disposizione dei Presidenti di collegio, in base dei criteri dati dai Presidenti delle Commissioni tributarie; ovviamente non occorre in tali casi alcuna richiesta delle parti processuali poiché è non è prevista la loro partecipazione. A differenza di quanto prescritto dall'art. 33, c.1, per la presentazione della richiesta di discussione -con presenza in pubblica udienza- entro i termini di cui al precedente art. 32, c. 2, secondo il nuovo art. 135 in commento, “La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'art. 34 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, [anziché del termine di cui all'articolo 32, n.d.R.] comma 2, del D.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546”. In effetti, il citato art. 31, c. 2: “Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze di servizio”, appare poco conferente. Trattasi di mero errore materiale in sede di redazione, facendo riferimento all'art. 31, c. 2 anziché al comma 1? Forsee sarebbe più congruo riprendere la previsione normativa di cui all'art. 33, c.1, ultima parte, ove si fa riferimento all'art. 32, c.2, ritendo tale sub-procedimento alternativo e non successivo alla richiesta di discussione con presenza in pubblica udienza. In tal senso opinando, il ricorrente fruirebbe di una trattazione camerale solo se non avesse presentato una richiesta di dibattimento con presenza in pubblica udienza o in alternativa -nei medesimi termini e modalità- una richiesta di dibattimento da remoto. E' auspicabile che tale perplessità venga risolta in sede di conversione.
L'articolo 83 del precedente D.L. “Cura-Italia” del 17 marzo 2020, n. 18, (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020), ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dal 1 maggio 2020) che, in virtù del rinvio dinamico di cui al comma 21, prevede al comma 7 due sub-procedimenti emergenziali (in vigore dal 12 maggio al 31 luglio 2020) “in quanto compatibili” per la giustizia tributaria:
Trattasi di “norma generale” che mira a disciplinare il processo civile e la cui applicazione residuale al processo tributario, oltre a discendere dal rinvio dinamico di cui all'art. 1, c.2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, è espressamente prevista dal rinvio dinamico di cui all'art. 83, c. 21, decreto-legge “CuraItalia” del 17 marzo 2020, n. 18 e succ. modif. ed integr.. Pertanto, poichè lex specialis derogat generali, ex art. 266, c.1, stesso decreto, dal 19 maggio 2020 vige il decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 n. 34, ed il precedente decreto-legge “CuraItalia” del 17 marzo 2020, n. 18 e succ. modif. ed integr. cessa al 18 maggio 2020. Tanto premesso, va abbandonata l'esegesi della precedente normativa processuale tributaria d'emergenza, per concentrarsi su quella che appare normativa a regime ordinario. Tuttavia, prima di essere applicata tale norma necessita di “uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale” per individuare “le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici [recte: i presidenti di collegio ed i giudici monocratici], sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." Quindi si attende:
È ragionevole ipotizzare quindi che, considerati i tempi tecnici necessari per emettere tutto quanto su indicato, almeno prima della sospensione feriale dei termini processuali (1- 31 agosto ex D.L. n. 132/2014, conv. con modif. dalla legge n. 162/2014), il decreto-legge “Rilancio”, non sia applicabile per la giustizia tributaria; a tali perplessità si somma l'eventualità di rilevanti modifiche ed integrazioni del decreto, introdotte in sede di conversione (che deve intervenire entro il 18 luglio 2020).
Diversamente opinando, quanto disposto dall'articolo 83 del decreto-legge “CuraItalia” del 17 marzo 2020, n. 18, e succ. integr. e modif. (in virtù del doppio rinvio dinamico di cui all'art. 1, c.2, D.Lgs. n. 546/1992 ed all'art. 83, c. 21, D.L. n. 18/2020), resterebbe in vigore per tutto il periodo emergenziale fino al 31 luglio 2020, cioè fino alla sospensione feriale dei termini processuali. Non si verificherebbe alcun conflitto con la parallela nuova disciplina ordinaria, introdotta specificamente per la giustizia tributaria dall'art. 135 del D.L. “Rilancio” del 19 maggio 2020 n. 34, atteso che questa resta inapplicabile fino alla emanazione dei su indicati decreti ed il canone di specialità opera soltanto tra norme applicabili.
Infine, allo stato va precisato che: Nella locuzione usata dall'art. 135, c. 2, D.L. n. 34/2020: "Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza", che allarga la locuzione già usata dall'art. 16, c. 4, D.L. n. 119/2018: “Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza”, tale luogo va inteso come l'ambiente virtuale in cui si articola tutta l'attività giudiziaria telematica in corso, non identificabile esclusivamente nell'ufficio giudiziario, nell'ufficio dell'ente fiscale, nello studio professionale del difensore, nella sede/domicilio/residenza del contribuente oppure ancora nelle abitazioni dei giudici o del segretario in telelavoro (c.d. "lavoro agile"); in buona sostanza “aula d'udienza virtuale” si potrebbe definire tutto ciò che serve all'esercizio telematico dell'attività giudiziaria, su cui il Presidente/Giudice monocratico esercita i suoi poteri di polizia (tra tali poteri c'è anche quello di irrogare sanzioni amministrative con propria ordinanza ex art. 179 c.p.c.) per il mantenimento dell'ordine e del decoro e da cui può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni. Mentre il previgente art. 16, c. 4 del D.L. n. 119/2018, prevedeva l'udienza "a distanza" solo per la discussione in contraddittorio della controversia (art. 34 D.Lgs. n. 546/1992), il vigente art. 135, c.2, del d.l. 24/2020 la prevede anche per la trattazione della controversia in camera di consiglio (art. 33 D.Lgs. n. 546/1992). In tale nuova ipotesi, nelle sedute camerali del giudizio di ottemperanza possono essere “audite” le parti in contraddittorio ex art. 70, c. 7, D.Lgs. n. 546/1992, e nell'analoga trattazione camerale dei procedimenti incidentali cautelari ex artt. 47, 52, 62-bis e 65 c. 3-bis, D.Lgs. n. 546/1992, possono essere “audite” le parti presenti. |