Il balcone è di proprietà esclusiva dell'appartamento: le spese di manutenzione sono a carico del singolo

Redazione scientifica
29 Maggio 2020

L'assemblea condominiale non può prendere decisioni che riguardano i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà. È, dunque, nulla la deliberazione assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva deli appartamenti.

La vicenda. Una condomina citava in giudizio il Condominio in cui abitava per sentirsi dichiarare esonerata dalle spese relative al rifacimento dei balconi di altri condomini della scala C e chiedeva la condanna di questi ultimi al rimborso delle spese sostenute per il rifacimento del proprio balcone, ovvero la condanna del Condominio a restituirle le somme pagate per il rifacimento dei balconi di proprietà degli altri condomini. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello, adita in secondo grado, rigettavano tale domanda; in particolare i giudici territoriali sostenevano che mancava prova di una delibera assembleare che avesse posto a carico della condomina stessa le spese di rifacimento dei balconi degli altri condomini, dato che la ditta appaltatrice aveva emesso fattura nei confronti dei singoli proprietari (vi era stata solo una delibera assembleare che disponeva la ristrutturazione per ogni condomino del solo pavimento dei balconi a proprie spese). Da qui l'intervento della Suprema Corte.

Le spese di rifacimento dei balconi. In particolare, la ricorrente evidenzia che la ristrutturazione dei balconi era da qualificare come opera «di natura individuale, e che la deliberazione in questione era perciò da considerarsi nulla».
Al riguardo, la Corte territoriale non si è uniformata al principio giurisprudenziale in virtù del quale, in tema di condominio negli edifici, i balconi “aggettanti” appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, «quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole». A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell'appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. E, l'assemblea condominiale non può prendere decisioni che riguardano i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà. È, dunque, nulla la deliberazione assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva deli appartamenti.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie il ricorso della singola condomina.

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