La valutazione di credibilità del richiedente la protezione internazionale non è censurabile in sede di legittimità

Redazione scientifica
29 Maggio 2020

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito non censurabile in sede di legittimità se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Il caso. La Corte d'appello confermava la sentenza con cui il Tribunale non aveva riconosciuto la protezione internazionale richiesta nelle diverse forme dallo straniero, confermando a sua volta il provvedimento di diniego della Commissione territoriale.
Avverso tale ultima decisione, il richiedente propone ricorso per cassazione.

Credibilità del racconto del cittadino straniero. Secondo la Corte di cassazione il ricorso è inammissibile perché ripropone un accertamento di fatto condotto dai giudici di merito che non è censurabile in sede di legittimità, atteso che «la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 251/2007. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito».

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