Danni da infiltrazioni, quando uno può pagare per tutti?
01 Giugno 2020
Questa, in estrema sintesi, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione. Una conclusione non nuova, anzi una conferma dell'interpretazione delle norme che disciplinano le ipotesi di responsabilità extracontrattuale in concorso. Nel caso di specie la condanna è fondata sugli artt. 2051 e2055 c.c.
Il caso. Una società, proprietaria di un'unità immobiliare in condominio proponeva azione di risarcimento del danno nei confronti del condominio medesimo. Motivo? Per l'attrice le infiltrazioni dalle quali era afflitto il suo immobile erano da ricondursi a responsabilità della compagine condominiale.
Un concorso di cause può portare alla condanna di uno solo dei responsabili. Il giudice di appello, dice la ricorrente in Cassazione, ha errato nell'applicare l' art. 2055 c.c. Che cosa dice questa norma? Essa specifica che quando un fatto dannoso è imputabile a più persone, ciascuna di esse può essere condannata in solido con le altre al pagamento dell'intero risarcimento, salvo il diritto di regresso. Se non è possibile determinare con chiarezza la misura delle responsabilità delle parti coinvolte, queste, nel dubbio, si presumono uguali. Per i Supremi Giudici il ricorso ha colto nel segno. Motivo? L'esistenza di un altro soggetto custode di una cosa concorrente nella causazione dell'evento non fa venire meno la responsabilità dell'altro in relazione all'integrale posta di danno ascrivibile al suddetto concorso di cause anche se il processo è incardinato contro uno solo di essi. Detta diversamente: quando il danno trova la propria ragion d'essere in dei fatti illeciti di natura extracontrattuale – nel caso di specie danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. – causati da più soggetti, queste sono chiamati a risponderne in solido delle conseguenze (nel caso di specie risarcimento del danno per mancato godimento).Alla fattispecie si applica l' art. 2055 c.c. sicché chi agisce per il risarcimento pur contro solamente uno dei danneggiati da diritto all'integrale ristoro del danno occorsogli. Rammentiamo che la solidarietà cui fa riferimento tale norma è quella prevista e disciplinata dall'art. 1292 c.c. a mente del quale in tali ipotesi ciascuno degli obbligati «può essere costretto all'adempimento per la totalità».In sostanza, la presenza di una causa concorrente, dice la Cassazione, così smentendo la conclusione cui era giunta la Corte d'appello, non è di per sé elemento idoneo a fare venire meno l'elemento della solidarietà di cui al più volte citato art. 2055 c.c. Ciò non è da escludersi in assoluto, dicono i giudici di piazza Cavour sulla scorta del loro consolidato orientamento, ma per addivenire a tale «conclusione dev'essere accertato che tale condotta sia dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo».Insomma: se c'è concorso c'è condanna in solido se non c'è allora la responsabilità sarà esclusiva. Tertium non datur. Parliamo, evidentemente, di un ristoro economico in relazione ad un pregiudizio subito, non di una condanna ad un facere. È evidente, infatti, che laddove la richiesta di condanna avesse riguardato l'obbligo di eseguire interventi manutentivi da parte del concorrente non chiamato in giudizio, questa sarebbe stata da rigettarsi per carenza di legittimazione passiva del convenuto. |