L'impugnazione del lodo irrituale nella prospettiva del sindacato di legittimità
01 Giugno 2020
Alla base del ricorso in Cassazione un arbitrato irrituale risalente al 1999 avente ad oggetto un contratto di opzione di acquisto e uno di sponsorizzazione stipulati inter partes nel 1995 che gli arbitri dichiararono nulli per mancata determinazione del corrispettivo.
I motivi per impugnazione. Ebbene, quanto ai motivi di possibile impugnazione del lodo irrituale, secondo la Suprema Corte dal momento l'arbitrato irrituale si configura «come uno strumento negoziale di risoluzione delle controversie, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole della controversia, il relativo lodo è impugnabile esclusivamente per vizi della volontà (dolo, violenza o errore) o per incapacità delle parti o degli arbitri» e, quindi, con senza poter dedurre gli errores in iudicando ovvero la (lamentata) erronea interpretazione del contratto oggetto dell'arbitrato.
Eccesso dai limiti del mandato. Laddove il ricorrente intenda lamentare che gli arbitri hanno ecceduto i limiti dell'incarico ricevuto, la relativa indagine si risolverà nell'individuazione dell'estensione e dei limiti del mandato, la quale richiede la ricostruzione della volontà manifestata dalle parti attraverso la clausola compromissoria.
Il testo della clausola. Ma per svolgere questo sindacato, in ogni caso, è onere del ricorrente «riportare nel ricorso il testo della clausola compromissoria»: per la Corte, in mancanza, non è possibile verificare l'effettiva portata della clausola e, quindi, se effettivamente gli arbitri – come lamentato – avevano pronunciato oltre i limiti assegnati sia decidendo d'ufficio sulla nullità del contratto sia decidendo sulla domanda riconvenzionale proposta.
Errore dell'arbitro. Per la Suprema Corte, poi, nell'arbitrato irrituale l'errore rilevante ai fini dell'annullamento del lodo «è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa».
Nullità della clausola. Infine, il ricorrente aveva eccepito la nullità della clausola compromissoria per arbitrato irrituale a causa della nullità del contratto cui afferisce. Senonchè, per la Suprema Corte il motivo di ricorso è inammissibile sebbene la nullità della clausola sia una questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. La ragione per cui il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile deve essere ricercata nel limite alla rilevazione della nullità nel giudizio di legittimità.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |