In capo al ristoratore sussiste la responsabilità, di natura contrattuale, di garantire l'incolumità dei clienti

03 Giugno 2020

Nel contratto di ristorazione, come in quello d'albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte e tanto basta per far sorgere a carico di quest'ultima l'obbligo di garantire l'incolumità dell'avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c.

Così la Cassazione con ordinanza n. 9997/20 depositata il 28 maggio.

La sentenza in commento trae origine dal giudizio instaurato nei confronti dei gestori di un ristorante dai genitori di una bambina rimasta ustionata a un braccio dopo essere stata colpita da una pizza bollente caduta dal vassoio di un cameriere. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma ha rigettato le richieste risarcitorie attoree e detta decisione è stata riformata in sede di appello. La Corte territoriale ha ritenuto infatti dimostrato che il rovesciamento della pizza sul braccio della bambina sarebbe stato cagionato da un caso fortuito, rappresentato, in particolare, da un urto improvviso e imprevedibile inferto da un avventore del locale al cameriere intento al servizio ai tavoli. Tuttavia, secondo i Giudici dell'appello, dal momento che la tavolata del cliente che aveva provocato l'urto costituiva una comitiva di giovani “turbolenta”, il gestore del ristorante avrebbe dovuto ritenere prevedibile la possibilità che la cameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo, di talché avrebbero dovuto essere adottate adeguate cautele e attenzioni.

Chi accede in un ristorante stipula, per facta concludentia, un contratto d'opera. L'articolato ricorso per Cassazione proposto dal ristoratore è stato accolto per quanto riguarda la violazione delle regole sulla colpa da parte dei Giudici di merito, con conseguente rinvio alla Corte di Appello di Roma per una nuova statuizione sul punto. Per quanto qui di interesse, tuttavia, occorre soffermarsi sul motivo di impugnazione attinente all'asserita violazione dell'art. 2043 c.c.. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte di Appello di Roma avrebbe dovuto qualificare la domanda attorea come domanda extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con conseguente onere della prova a carico dei genitori della bambina danneggiata relativamente alla sussistenza della colpa e al nesso causale. Infatti, secondo quanto altrettanto riferito dal ricorrente, il contratto di ristorazione avrebbe a oggetto unicamente la fornitura, da parte del ristoratore, delle pietanze e delle bevande, con la conseguenza che l'infortunio occorso a un cliente durante il periodo in cui si trattiene nel ristorante, originato dalla condotta di un altro avventore, non rientrerebbe nel “programma contrattuale” cui si obbliga il ristoratore. Rigettando detto motivo di impugnazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che chi accede in un ristorante, stipulando per fatti concludenti un contratto rientrante nel genus del contratto d'opera, ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica. Il contratto di ristorazione, infatti, nella sua struttura socialmente tipica, comporta l'obbligo del ristoratore di dare ricetto e ospitalità all'avventore. In mancanza di questo elemento non si dovrebbe parlare – secondo i Giudici di legittimità – di contratto di ristorazione, bensì di compravendita di cibi preparati o da preparare. Nel contratto di ristorazione, pertanto, come in quello d'albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte e tanto basta per far sorgere a carico di quest'ultima l'obbligo di garantire l'incolumità dell'avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c.. In tale contesto, effetto derivante dalla legge, e quindi onnipresente in ogni contratto, è l'obbligo di salvaguardare l'incolumità fisica della controparte, quando la prestazione dovuta sia teoricamente suscettibile di nuocerle. Tale obbligo discende dall'art. 32 Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati, e sussiste necessariamente in tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria persona all'altra.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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