La Cassazione sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato

Redazione scientifica
03 Giugno 2020

Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato regolato dall'art. 549 c.p.c. il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell'eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione.

Il caso. Il creditore sottoponeva a pignoramento le somme dove al debitore dal terzo, quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione nella società, per canoni di locazione non pagati. Nonostante la dichiarazione negativa resa dal terzo, il Giudice dell'esecuzione, a seguito della contestazione del creditore, assegnava a quest'ultimo le somme pignorate.
Proposta opposizione dal terzo, il Tribunale la rigettava ritenendo che i pagamenti da lui eccepiti, pur se intervenuti prima della notificazione del pignoramento, non erano tuttavia opponibili al creditore procedente, in quanto provati tramite atti unilaterali.
Avverso tale decisione, il terzo pignorato ricorre per cassazione.

Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato. In via preliminare, la Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non risultava notificato al debitore esecutato e tal proposito, prima di procedere all'esame del ricorso nel merito, ha ritenuto di dover integrare il contradditorio anche nei confronti di quest'ultimo, quale litisconsorte necessario e affermando il principio di diritto secondo cui «nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato regolato dall'art. 549 c.p.c. così come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. m-ter d.l. 27 giugno 2015, n. 83 conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell'eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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