Terzo settore, attività di interesse generale e scopi: la nota del Ministero del Lavoro

La Redazione
03 Giugno 2020

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4477/2020, ha precisato che l'attività di interesse generale, insieme agli scopi, caratterizza l'ente nell'ambito del Terzo settore e la sua corretta individuazione riveste un ruolo fondamentale per diverse fasi della sua vita.

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 4477 del 22 maggio 2020, ha precisato che gli Statuti degli enti del terzo settore devono contenere indicazione puntuale delle attività di interesse generale, pena l'esclusione dal nuovo Registro Unico Nazionale.
Infatti, l'oggetto sociale, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, non può risultare indefinito.

A tal proposito, nel documento si legge che «la necessaria puntuale selezione ai fini dell'inserimento nello statuto della o delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, secondo un criterio volto a definire l'ente, non limita in alcun modo la possibilità per quest'ultimo di variare tale oggetto, anche attraverso eventuali ma sempre ragionevoli ampliamenti o modifiche: tale variazione tuttavia deve essere la conseguenza di una evoluzione, frutto partecipato della volontà degli associati. Non sembra che i principi fin qui enunciati possano essere disattesi dalle associazioni di cui al caso prospettato, semplicemente adducendo quale giustificazione la necessità di mantenere la possibilità di essere coinvolte in attività realizzate da altri enti appartenenti alla medesima rete associativa, nella medesima area territoriale o nel resto del Paese, sostenendo che “qualora tali attività non fossero inserite nel proprio statuto non potrebbe parteciparvi”. Al contrario, proprio l'appartenenza alle reti associative, organizzazioni volte al coordinamento, alla rappresentanza, alla promozione e al supporto degli enti ad esse aderenti, consente a questi ultimi di porre a fattor comune le proprie specificità organizzative e vocazionali valorizzando in maniera sinergica le rispettive attività e competenze nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente».

Infatti, la collaborazione tra enti, nel quadro di un'appartenenza comune ad una rete, non può tradursi in una presunta necessaria indeterminatezza delle caratteristiche, del ruolo, della responsabilità, delle capacità dei singoli enti, né può ritenersi preclusa dal mantenimento delle necessarie differenze tra le singole soggettività superindividuali. Al contrario, deve ribadirsi che le attività di cui all'articolo 5 comma 1 del Codice del terzo settore possono considerarsi di interesse generale a condizione che siano svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, e che possono richiedere il possesso di capacità tecniche e organizzative differenziate a seconda delle tipologie di esse.

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