Decreto Rilancio: ecobonus potenziato al 110%
07 Agosto 2020
Inquadramento
Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, è stato pubblicato il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Dopo, sul supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, durante l'iter parlamentare di conversione, si è arricchito di nuove misure. Difatti, il d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio convertito con l. n. 77/2020) interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intento di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale. In particolare, è stata introdotta una nuova percentuale di detrazione del 110% nell'ambito degli interventi per il risparmio energetico “qualificato” c.d. ecobonus. In proposito, viene incrementata al 110% l'aliquota della detrazione IRPEF spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. Detta agevolazione si applica sugli interventi effettuati da condomini, dalle persone fisiche non imprenditori sulle unità immobiliari, dagli istituti autonomi case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche. Le persone fisiche non imprenditori possono beneficiare delle detrazioni in questione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Con il presente focus saranno analizzati gli aspetti degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020.
Ultimo aggiornamento: 7 agosto 2020 Tipologia di interventi agevolabili
Con la legge di conversione sono state introdotte modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio, soprattutto alla parte relativa agli incentivi per l'efficienza energetica. Cambiano, infatti, i tetti di spesa per gli interventi previsti per il miglioramento energetico. In particolare, si applica la detrazione fiscale del 110% alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali. Per lavori trainanti si intendono l'elenco delle spese contenute nel decreto Rilancio per le quali sarà automaticamente riconosciuto l'ecobonus del 110% dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021. A tal proposito, i tecnici in materia hanno osservato che gli interventi contano solo se “congiuntamente ad almeno uno” di questi tre nuovi interventi dell'ecobonus (interventi “trainanti”), verranno sostenute spese per gli altri interventi già agevolati per il risparmio energetico. Pertanto, in attesa del decreto attuativo MISE con i requisiti tecnici previsti per i lavori trainanti, nonché del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per le regole operative, le altre spese che, se eseguite in un progetto globale di riqualificazione energetica (se abbinati a lavori di isolamento termico o di sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione), rientreranno anche nell'ecobonus del 110%: a) Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Secondo l'articolo in esame, il beneficio in esame spetta a edifici o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore: - a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; - a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. In tema di requisiti specifici, la norma precisa che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017; b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Secondo l'articolo in esame, il beneficio in esame spetta agli edifici condominiali. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro: - 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; - 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. c) Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Dunque, sono beneficiari gliedifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000. Anche in tal caso, la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. Il Superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi a, b e c) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vietati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti. Per quanto concerne l'accesso al nuovo Superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non), è previsto: - il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; - il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta; - la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Interventi di consolidamento antisismico: c.d. Sisma Bonus
Confermato il Superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del d.l. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. - Tipologia. Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulleparti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. - Cessione e detrazione. Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, i costi della polizza possono essere portati in detrazione al 90%. - Esclusione. Dal Superbonus 110% previsto per la riduzione del rischio sismico sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM n. 3274/2003. Nulla viene specificato in merito ad un eventuale aumento di classe di rischio sismico con la conseguenze che il 110% spetta anche per il passaggio di una sola classe Il Superbonus del 110% è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. Interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori integrati
Il Superbonus spetta anche per l'installazione di impianti fotovoltaici purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico o messa in sicurezza antisismica potenziati al 110%. In sostanza, la detrazione potenziata al 110% spetta anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla rete elettrica, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, alle lettere d, e ed f del co.1, dell'art.3, del DPR 380/2001). La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale. Saranno fissati dal Ministero limiti e modalità relativi all'utilizzo ed alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta dagli impianti incentivati col bonus al 110% Le stesse disposizioni si applicano anche all'installazione degli impianti fino a 200 kW daparte di “comunità energetiche” rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del DL n.162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/2020. In tal caso, la detrazione al 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Invece, per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione IRPEF del 50% stabilita dall'articolo 16-bis, co. 1, lett. h, del D.P.R. 917/1986 (installazione di impianti con impiego di fonti di energia rinnovabili), nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto.
Il Superbonus al 110% spetta anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico agevolati con l'Ecobonus potenziato al 110% (spea massima di 3 mila euro). I soggetti beneficiari
Come previsto all'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati: - dai condomìni; - dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all'ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio; - dagli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; - dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; - dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Sono escluse dalla fruizione dei nuovi Superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: - A/1: abitazioni di tipo signorile; - A/8: abitazioni in ville; - A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, infatti, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio. Dunque, per accedere ai Superbonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato. In particolare: - per gli interventi che accedono all'ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all'Enea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; - per gli interventi che accedono all'sisma bonus 110%, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. L'asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata: - al termine dei lavori; - per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MiSE di prossima approvazione. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Tali soggetti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della l. n. 689/1981.
La cessione del credito
Dopo le modifiche intervenute con l. n. 77/2020, secondo quanto riportato dalla Guida dell'ANCI, l'art. 121, d.l. n. 34/2020 evidenzia l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. In particolare, l'articolo 121 di questo decreto-legge, modificato dalla Camera dei deputati, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. In particolare, è possibile cedere il credito corrispondente al Superbonus o optare per lo “sconto sul corrispettivo”. La detrazione può essere utilizzata, direttamente, in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte suddividendo il beneficio in 5 quote annuali. Ma è anche possibile optare: - per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso. - per il cd. “sconto sul corrispettivo” ovvero per ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto sul corrispettivo per un importo che, al massimo, può esser pari al corrispettivo stesso, e che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso. Dunque, le condizioni per optare per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura”, solo per quanto riguarda i Superbonus, il riconoscimento delle è subordinato ai seguenti adempimenti: - il beneficiario del bonus deve richiedere il visto di conformità dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione potenziata. Il visto è rilasciato da specifici soggetti autorizzati. In particolare, solo per gli interventi potenziati da Sismabonus chi rilascia il visto di conformità deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati; - i dati relativi all'opzione devono essere comunicati, anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità esclusivamente in via telematica. (Le modalità attuative saranno stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge). Per gli altri bonus non potenziati il cd. Decreto Rilancio ha esteso la possibilità di optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a tutti i soggetti incluse la banche e gli intermediari con facoltà di successiva cessione. Tale possibilità si applica alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi (potenziati e non) di: - recupero del patrimonio edilizio residenziale (Bonus Edilizia), ed in particolare, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità; - efficienza energetica che accedono all'Ecobonus; - messa in sicurezza sismica che accedono al Sismabonus (compreso il cd “Sismabonus acquisti”); - recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (cd. Bonus facciate); - installazione di impianti solari fotovoltaici; - installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. I crediti d'imposta acquistati sono utilizzati in compensazione tramite F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano né il limite massimo di 700 mila euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (elevati dal d.l. Rilancio per il 2020 a un milione di euro), né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. Oltre all'utilizzo in compensazione, è ammessa l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta acquisti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. In conclusione
Abbiamo visto che il c.d. decreto Rilancio introduce nuovi incentivi volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con un incremento dell'aliquota di detrazione sino al 110%. Invero, gli ormai noti Superbonus 110% sono delle detrazioni fiscali previste per il settore dell'edilizia che consentono di portare in detrazione il 110% della spese complessiva sostenuta per determinati interventi. Cosa significa? significa che se un intervento è costato complessivamente 80.000 euro, lo Stato attraverso le detrazioni fiscali rimborserà 88.000 euro in 5 quote annuali di pari importo a partire dall'anno in cui p stata sostenuta la spesa (17.600 euro per il 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). Inoltre, come previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio, è possibile portare in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Ma c'è di più, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima approvazione (uno dei provvedimenti attuativi necessari) entra nel dettaglio parlando anche di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. In conclusione, in attesa che siano emanati provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso si volesse valutare di accedere ai nuovi Superbonus 110%, la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del Superbonus del 110%) è certamente fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa fruizione della detrazione fiscale. De Stefani, Le opere in condominio trainano al 110% l'intervento delle singole unità, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 21 luglio 2020, 28 Gavelli, De Stefani, Superbonus alle singole unità che sono parte di condominio, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 17 luglio 2020, 28 Guida operativa ANCE del 17 luglio 2020 Decreto Rilancio e Superbonus 110%: tutto su Ecobonus, Sisma Bonus, sconto in fattura e cessione del credito, in Lavoripubblici.it, 17 luglio 2020 Pagamici, Superbonus 110%: al via dal 1° luglio, in Ipsoa.it del 1 luglio 2020 |