Il caso. La Corte d'Appello confermava la condanna alla reclusione e alla multa in capo all'imputato per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. L'imputato ricorre per cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica del fatto da lui commesso in relazione alla nozione di privata dimora, sostenendo che il portone d'ingresso del condominio da lui sottratto, insistendo sulla pubblica via, è privo del carattere di riservatezza.
Il portone condominiale è pertinenza di privata dimora. Dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, la Corte di Cassazione afferma che i portoni condominiali rientrano nella tutela dei beni predisposta dall'art. 624-bis c.p., in quanto norma posta a salvaguardia dei beni sottratti da edifici o luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora che si estende anche ai beni sottratti dalle pertinenze della privata dimora.
Infatti, prosegue la Corte, la nozione di pertinenza prevista dalla norma in questione non coincide con quella civilistica di cui all'art. 817 c.c., che prevede l'uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario, ma deve essere accostata alla nozione di cui all'art. 614 c.p., il cui elemento caratterizzante è la strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.
A tal proposito, la S.C. ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto rientranti nel concetto di pertinenza di privata dimora il pianerottolo condominiale, l'androne del palazzo e le aree condominiali in genere, comprese quelle destinate a parcheggio che non siano nella disponibilità dei singoli condomini.
Pertanto, secondo la Cassazione, occorre porre l'accento «sulla strumentalità del rapporto tra il luogo violato e di collocazione del bene sottratto con la privata dimora, valorizzando il collegamento o la relazione di accessorietà e comunque la contiguità, anche solo di servizio tra i luoghi, come per le parti comuni di un edificio condominiale rispetto alle private dimore in tale edificio esistenti».