Il socio la cui quota è oggetto di pignoramento ha diritto di accedere alla documentazione societaria
04 Giugno 2020
In caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, l'esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota trova la propria disciplina nelle disposizioni dettate dall'art. 2352 c.c., richiamato dall'art. 2471-bis c.c., per l'ipotesi di sequestro delle azioni: da ciò discende la legittimazione concorrente tra soci e creditore pignoratizio all'esercizio dei diritti amministrativi connessi alla quota, tra cui il diritto di accedere alla documentazione della società. Nell'individuare il soggetto legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi, l'ultimo comma dell'art. 2352 c.c. distingue tra pegno o usufrutto dell'azione – attribuendo una competenza concorrente sia al socio, sia al creditore pignoratizio o usufruttario – e il sequestro dell'azione, conferendo in questo caso una competenza esclusiva in capo al custode.
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