Nulla la notifica del ricorso per cassazione, ma il COVID-19 potrebbe far slittare il termine per la rinnovazione

Redazione scientifica
04 Giugno 2020

Disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli intimati entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza interlocutoria, la Suprema Corte ha precisato che «qualora la predetta comunicazione avvenisse durante la sospensione dei termini disposta normativamente per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il predetto termine perentorio decorrerà dalla cessione della menzionata sospensione».

Il caso. A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato conveniva in giudizio il ragazzo che aveva causato l'incidente e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale per il risarcimento del danno. La domanda veniva però rigettata sia in primo che in secondo grado.
La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte che, rilevata l'assenza di attività difensiva da parte degli intimati, ha accertato la nullità della notifica del ricorso al difensore domiciliatario di questi. Dagli avvisi di ricevimento della notifica, effettuata a mezzo posta, risulta infatti che l'atto è stato consegnato all'addetto alla ricezione delle notificazioni ma la firma apposta risulta illeggibile. Non vi è inoltre alcuna prova della spedizione della cd. raccomandata informativa al destinatario dell'atto di cui all'art. 7, comma 3, l. n. 890/1982.

Rinnovazione della notifica. Il Collegio dispone dunque la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli intimati entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo, ma precisa che «qualora la predetta comunicazione avvenisse durante la sospensione dei termini disposta normativamente per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il predetto termine perentorio decorrerà dalla cessione della menzionata sospensione».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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