Assegno non trasferibile spedito per posta e riscosso da soggetto non legittimato: responsabile anche il mittente

Redazione Scientifica
04 Giugno 2020

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente con la banca poiché questi si è esposto volontariamente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Così hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9769/20, depositata il 26 maggio.

Una assicurazione conveniva in giudizio una banca per sentirla condannare al pagamento di una cifra a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione di tre assegni non trasferibili poiché tali titoli erano stati inviati ai beneficiari a mezzo di plichi postali semplici ed erano stati sottratti prima di pervenire a destinazione e incassati presso la banca convenuta, previa esibizione di documenti falsi. Decidendo sulla questione, la Corte d'Appello aveva affermato l'obbligo della banca negoziatrice degli assegni di risarcire la compagnia assicuratrice per il danno derivante dal pagamento eseguito nei confronti di soggetti non legittimati, escludendo la configurabilità del concorso di colpa del mittente.

A tal proposito la sezioni Unite Civili della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del prestatore». Alla luce di questo il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello.

Fonte:

www.dirittoegiustizia.it

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