Il mutamento di rito nel giudizio sulla responsabilità sanitaria

Lorenzo Balestra
05 Giugno 2020

In materia di responsabilità medio-sanitaria, la cd. Legge Gelli prevede che dopo l'espletamento dell'a.t.p. ante causam, l'eventuale e successiva azione di merito deve essere introdotta mediante rito sommario. Posta l'obbligatorietà di tale rito a carico del ricorrente-attore, il Giudice può convertire il rito sommario, imposto dalla Legge Gelli, nel rito ordinario, se ritiene che l'istruttoria della causa è complessa (anche alla luce delle argomentazioni e delle istanze istruttorie, formulate dai convenuti-resistenti)?

In materia di responsabilità medio-sanitaria, la cd. Legge Gelli prevede che dopo l'espletamento dell'a.t.p. ante causam, l'eventuale e successiva azione di merito deve essere introdotta mediante rito sommario. Posta l'obbligatorietà di tale rito a carico del ricorrente-attore, il Giudice può convertire il rito sommario, imposto dalla Legge Gelli, nel rito ordinario, se ritiene che l'istruttoria della causa è complessa (anche alla luce delle argomentazioni e delle istanze istruttorie, formulate dai convenuti-resistenti)?

Il quesito si riferisce all'applicazione dell'art. 8 della legge “Gelli” n. 24/2017 che ha riformato la materia della responsabilità sanitaria.

Nella specie, quindi, come requisito di procedibilità della domanda, la norma ha previsto, come obbligatorio, l'esperimento della cosiddetta consulenza tecnica preventiva (istituto diverso dall'accertamento tecnico preventivo, indicato nel quesito), di cui all'art. 696-bis c.p.c. o, in alternativa, il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

La ragione è presto detta: il legislatore ha ritenuto che, alla luce del preventivo esperimento obbligatorio della consulenza tecnica preventiva o del procedimento di mediazione, la domanda giudiziale possa essere trattata utilizzando il più agile modello definito dall'art. 702-bis c.p.c., ritenendo che la fase istruttoria possa essere sommaria alla luce delle risultanze dei procedimenti preliminari imposti come condizione di procedibilità della domanda.

Tuttavia, lo stesso legislatore, sempre all'art. 8 della detta legge, afferma che «si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile»; con ciò ha certamente voluto precisare che il rito sommario venga applicato nella sua autonomia e con tutte le prerogative dello stesso.

Di conseguenza, ritengo che il giudice ben potrà ordinare il cosiddetto mutamento del rito, da “sommario” ad “ordinario”, ove ritenga che «le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria» (art. 702-ter c.p.c.).

(FONTE: ilprocessocivile.it)

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