Responsabile anche la società custode del pontile se nonostante il fondale basso un villeggiante si era tuffato, battendo la testa
05 Giugno 2020
Così ha deciso la III sezione della Cassazione Civile, con l'ordinanza n. 9693/20, del 26 maggio.
Un sedicenne, ospite di un campeggio sule sponde del lago di Bolsena, si era tuffato da un pontile di legno e, a causa del fondale bassissimo, aveva urtato il capo e riportato gravissimi danni. In seguito aveva agito nei confronti della proprietaria del pontile, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, la quale si era difesa sostenendo che il pontile fosse destinato ad ospitare alcune apparecchiature necessarie per il monitoraggio delle acque del lago, e che inoltre al momento del tragico evento erano presenti alcuni cartelli che segnalavano il divieto di accesso e che il pontile era recintato da una rete metallica. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che i danni fossero stati causati dalla condotta dissennata della vittima, che aveva deciso di tuffarsi nonostante i richiami verbali di alcune persone presenti. La decisione di primo grado veniva impugnata e la Corte d'Appello la riformava, attribuendo alla società un concorso nella causazione dell'evento dannoso nella misura del 30%. La società è ricorsa in Cassazione sostenendo che la Corte di secondo grado non avrebbe correttamente applicato la disciplina della responsabilità per le cose in custodia; in particolare, secondo la tesi propugnata dalla ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe dovuto accertare non quale fosse stato il comportamento della società custode bensì la condotta del danneggiato, al fine di verificare se essa integrasse o meno gli estremi del caso fortuito, in considerazione dell'uso improprio che la vittima aveva fatto del pontile, a maggior ragione nonostante gli avvertimenti degli adulti in loco.
La responsabilità oggettiva del custode non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa, fonte di danno, in maniera volontaria. La III sezione ha respinto il ricorso, ponendosi sulla scia della propria giurisprudenza recente (Cass. civ. n. 2478, 2480 e 2482/2018, n. 25028/2018) in tema di caso fortuito. Affinché lo stesso assuma carattere esimente per il custode occorre che abbia una di queste caratteristiche: 1) sia un comportamento non prevedibile oggettivamente (nel senso di tutto ciò che rappresenta una eccezione alla normale sequenza causale); 2) la condotta del danneggiato assuma efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo; 3) il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, posto che il dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa è bilanciato da un dovere di cautela su chi entra in contatto con la cosa.
Proprio il richiamato dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita avrebbe imposto alla società custode del pontile di prevenirne l'uso improprio, a maggior ragione considerando che il pontile si trovava in località turistica e per di più in prossimità di un camping, e dunque in un contesto di divertimento. Per altro verso, non si può invece affermare come evento eccezionale ed imprevedibile il fatto che un villeggiante del camping utilizzasse il pontile per tuffarsi nel lago. Se dunque una responsabilità vi è, da parte della vittima (riconosciuta, ricordiamolo, responsabile al 70%), per attribuire l'esclusiva responsabilità ci sarebbe voluto un comportamento “abnorme”, ovvero «estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto». In mancanza di tale carattere di abnormità, il comportamento della vittima rileva ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e infatti i giudici dell'appello hanno attribuito per il 70% la responsabilità alla vittima, con decisione ritenuta corretta dalla Cassazione.
Fonte:: www.dirittoegiustizia.it
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