Mediante il controllo sulla fattibilità economica si valuta se sussiste o meno una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi

05 Giugno 2020

In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica...
Massima

In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità del piano nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Il caso

Una Casa di cura chiede ed ottiene l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ma, pronunciata la successiva revoca ai sensi dell'art. 173 l.fall., il Tribunale ne dichiara il fallimento, pronuncia poi confermata dalla Corte d'Appello adìta con reclamo.

Contro tale pronuncia la fallita propone ricorso per cassazione. I motivi addotti sono, tra gli altri, la violazione e falsa applicazione dell'art. 173 l. fall., in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del concordato per insufficienza del fondo rischi: questo sarebbe stato stanziato per mere passività potenziali, stimate in applicazione dei principi contabili OIC 31 e l'eventuale futura incapienza dello stesso non avrebbe potuto rappresentare motivo di revoca ai sensi dell'art. 173 l. fall. per il venir meno delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, integrando il detto elemento solo una valutazione riguardante la fattibilità economica del piano, come tale rimessa alle valutazioni del ceto creditorio. Inoltre la proposta di integrazione del fondo rischi non avrebbe costituito modifica della proposta e , comunque, la modifica non avrebbe necessitato di un'integrazione dell'attestazione.

La questione giuridica

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando la suddetta doglianza inammissibile ed infondata.

La Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che - in tema di concordato preventivo - il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità del piano nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30537 del 26/11/2018; Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n. 5825 del 09/03/2018). Se così è - chiosa la Corte - ritenere che la valutazione di realizzabilità economica del piano concordatario non rientri nell'ambito di valutazione del Tribunale (e poi della Corte di appello) in ordine al mantenimento delle condizioni di ammissibilità del piano e della proposta risulta essere affermazione giuridicamente erronea e dunque non condivisibile, come del resto implicitamente ritenuto anche dalla Corte partenopea che, sul punto, ha approfondito la questione della capienza dei fondi rischi, ritenendoli insufficienti ai fini dello scrutinio della complessiva realizzabilità del piano.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza in commento conferma quanto già sostenuto dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità: il giudice di merito può effettuare un controllo pressoché illimitato circa la fattibilità giuridica del concordato preventivo ed un ampio controllo circa la sua fattibilità economica, verificando la sussistenza o meno di una sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. Viepiù, come la stessa Corte aveva da tempo rilevato (Cass. civ., I, 7 aprile 2017, 9061), tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l. fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa.

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