Se l'amministratore comunica ai condomini lo stato dei contenziosi riguardanti il Condominio offende la reputazione della controparte?

Redazione scientifica
08 Giugno 2020

La comunicazione fatta dall'amministratore condominiale circa lo stato dei contenziosi instaurati tra il Condominio stesso e la controparte non costituisce un'offesa alla reputazione di quest'ultima ma un dovere dell'amministratore stesso che deve informare i condomini in relazione allo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse.

Contenziosi in cui il condominio è parte.Il Giudice di Pace condannava a pena pecuniaria un amministratore condominiale per aver offeso la reputazione di due avvocati che in passato erano stati legali dello stesso Condominio, poi denunciati in sede penale e disciplinare per aver commesso delle irregolarità nell'espletamento del loro incarico. Nel dettaglio, l'amministratore aveva inviato a tutti condomini la convocazione per l'assembla, avente come ordine del giorno l'illustrazione dei contenziosi e la denuncia presentata ne confronti degli avvocati. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il difensore dell'imputato lamentando che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto diffamatoria, a danno degli avvocati, la comunicazione fatta dall'amministratore.

Nessuna offensività. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, rileva che va escluso che la comunicazione fatta dall'amministratore di Condominio abbia natura diffamatoria, essendo stata effettuata solo al fine di rendere noti i punti dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale. Infatti, l'imputato si è limitato ad indicare nella convocazione che si sarebbe discusso del compenso spettante allo studio legale che aveva curato la redazione della denuncia nei confronti dei due avvocati.
unque, osservano i Giudici che non vi è offensività nella comunicazione effettuata dall'amministratore che aveva il dovere di informare i condomini in relazione allo stato dei contenziosi instaurati nel loro interesse e in danno agli avvocati. Alla luce di ciò la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

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