Spese processuali del giudizio di legittimità nel caso di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
08 Giugno 2020
Così la Corte di cassazione rigettando il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto inammissibile per tardività l'impugnazione della decisione di rigetto della sua richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale. Spese del giudizio di legittimità. Confermando la decisione impugnata laddove ha escluso la possibilità di rimessione in termini del ricorrente per mancanza del requisito dell'incolpevole decadenza, la Cassazione ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità. Aggiunge dunque il Collegio che «poiché la parte vittoriosa è un'amministrazione dello Stato, nei cui confronti vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |