Spese processuali del giudizio di legittimità nel caso di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato

Redazione scientifica
08 Giugno 2020

Laddove la Corte di cassazione rigetti il ricorso con spese del procedimento di legittimità a carico del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito essendo la parte vittoriosa un'amministrazione dello Stato.

Così la Corte di cassazione rigettando il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Milano aveva ritenuto inammissibile per tardività l'impugnazione della decisione di rigetto della sua richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.

Spese del giudizio di legittimità. Confermando la decisione impugnata laddove ha escluso la possibilità di rimessione in termini del ricorrente per mancanza del requisito dell'incolpevole decadenza, la Cassazione ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità. Aggiunge dunque il Collegio che «poiché la parte vittoriosa è un'amministrazione dello Stato, nei cui confronti vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito».
Inoltre, in virtù dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha escluso l'obbligo del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228). Ed infatti l'art. 11 d.P.R. n. 115/2002 prevede che il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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