Coronavirus e divieto di licenziamento nel caso di superamento del periodo di comporto
08 Giugno 2020
Il divieto di licenziamento posto dal Decreto Rilancio, si estende anche al recesso giustificato dal superamento del periodo di comporto?
Il c.d. Decreto Rilancio, mediante l'art. 80, ha modificato l'art. 46, d.l. n. 18 del 2020, estendendo il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 17 agosto 2020. Il legislatore, in sede di conversione (l. n. 27 del 2020), ha mantenuto il riferimento esclusivo all'art. 3, l. n. 604 del 1966, il che non potrebbe consentire un'estensione del limite posto in capo al datore anche ad ipotesi non strettamente riconducibili a suddetta disposizione normativa.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto può ricondursi, sul piano sostanziale, ad esigenze connesse “all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (Cass., n. 31763 del 2018), sicché al divieto posto dall'art. 2110, c.c. si aggiungerebbe - una volta superato il periodo di comporto - quello di cui all'art. 46 sopracitato.
Ad ogni modo, si tiene a rammentare che, in forza di quanto previsto dall'art. 26, d.l. n. 18 del 2020, il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) non può essere computato ai fini del periodo di comporto. |