Pubblicata in GU la conversione del decreto liquidità

La Redazione
08 Giugno 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, è stata pubblicata la legge n. 40 del 6 giugno 2020 recante la conversione, con modificazioni, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il c.d. decreto liquidità, d.l. n. 23/2020, convertito in l. n. 40/2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020) ha introdotto diverse misure di sostegno per le imprese colpite dall'emergenza sanitaria con agevolazioni per l'accesso al credito, misure di garanzia della continuità dell'attività e poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Il testo introduce misure fiscali e contabili, tra cui la sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18), la rimessione in termini per i versamenti (art. 21) e disposizioni sulla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22).

In materia di giustizia, l'art. 36 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine fissato dall'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020.

Con il nuovo art. 37-bis è stata disposta la sospensione, fino al 30 settembre 2020, delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

L'art. 5 dispone il differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021. L'art. 9 invece precisa che « I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi. Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

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