Condotta discriminatoria del datore di lavoro e nullità del recesso

Gabriele Allieri
10 Giugno 2020

Nel caso di licenziamento giustificato dalla sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore disabile, la violazione dell'art. 3 comma 3-bis d. lgs. n. 216 del 2003, in base al quale, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità il datore di lavoro...

Nel caso di licenziamento giustificato dalla sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore disabile, la violazione dell'art. 3 comma 3-bis d.lgs. n. 216 del 2003, in base al quale, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli utili per garantire loro una piena uguaglianza con gli altri lavoratori, integra una “disparità di trattamento” e dunque una condotta di per sé discriminatoria, con conseguente nullità del recesso ai sensi dell'art. 18 comma 1 st. lav.

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