Condotta discriminatoria del datore di lavoro e nullità del recesso
10 Giugno 2020
Nel caso di licenziamento giustificato dalla sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore disabile, la violazione dell'art. 3 comma 3-bis d.lgs. n. 216 del 2003, in base al quale, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli utili per garantire loro una piena uguaglianza con gli altri lavoratori, integra una “disparità di trattamento” e dunque una condotta di per sé discriminatoria, con conseguente nullità del recesso ai sensi dell'art. 18 comma 1 st. lav.
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