Configurabilità dello straining e differenze con il mobbing
10 Giugno 2020
La figura dello straining, secondo una generale ricostruzione si connota, diversamente dal mobbing, per l'assenza di condotte reiterate nel tempo da parte del datore di lavoro e per la conseguente mancanza di un intento vessatorio idoneo ad unificarle all'interno di un fenomeno comportamentale unitario.
In particolare, lo straining può essere definito come una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, come può accadere, ad esempio, in caso di singoli comportamenti quali il demansionamento, la dequalificazione, l'isolamento o la privazione degli strumenti di lavoro. In tutte le suddette ipotesi, se la condotta nociva si realizza con una azione unica ed isolata, o comunque con più azioni prive del carattere della continuità, si è in presenza dello straining, comportamento che produce una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa e, in genere, una situazione stressante, che, a sua volta, dando luogo a disturbi psico-somatici, psico-fisici o psichici, pur mancando del requisito della continuità nel tempo della condotta considerata, può essere sanzionato in sede civile in applicazione dell'art. 2087 c.c. |