Espropriazione per pubblica utilità e indennizzo al proprietario per il deprezzamento dell'area residua
11 Giugno 2020
Così ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 10747/20, depositata il 5 giugno.
La società Autostrade per l'Italia disponeva l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione di un terreno appartenente ad una s.r.l.. Quest'ultima ricorreva innanzi alla Corte d'Appello che tuttavia non le riconosceva il pregiudizio per la ridotta capacità edificatoria del terreno e la perdita di volumetria utilizzabile sull'area residua, derivanti dall'ampliamento della sede autostradale e della fascia di rispetto. Avverso tale decisione la s.r.l. propone ricorso in Cassazione lamentando che la Corte territoriale abbia errato nel non ritenere indennizzabile il pregiudizio arrecato alla porzione di terreno non espropriata, essendosi ridotta la capacità edificatoria, posto che ove l'esproprio riguardi solo una parte del bene, si deve tenere conto, nella determinazione dell'indennità di esproprio, della svalutazione del residuo, dovendo l'indennità corrispondere alla differenza tra il valore che il ben aveva prima dell'esproprio e quello avuto dopo.
La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, afferma il principio secondo cui «in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell'ampliamento di una strada pubblicato (nella specie di un'autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l'avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest'ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alternate le possibilità di utilizzazione della stessa anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste».
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |