Pignoramento presso terzi e cassa integrazione

11 Giugno 2020

Prima della situazione emergenziale COVID-19, veniva notificato un atto di pignoramento presso terzi, con dichiarazione positiva. Da marzo il datore ha messo in cassa integrazione il dipendente; la trattenuta è automaticamente estesa anche alla cassa integrazione oppure no? È necessario effettuare un pignoramento ad hoc all'INPS per la cassa integrazione?

Prima della situazione emergenziale COVID-19, veniva notificato un atto di pignoramento presso terzi, con dichiarazione positiva. Da marzo il datore ha messo in cassa integrazione il dipendente; la trattenuta è automaticamente estesa anche alla cassa integrazione oppure no? È necessario effettuare un pignoramento ad hoc all'INPS per la cassa integrazione?

Il quesito pone una serie di problemi di non facile soluzione, nonché ragioni di opportunità in merito alla volontà di procedere ad un pignoramento della cassa integrazione.

Innanzitutto, come si evince dal quesito, il pignoramento è stato effettuato in epoca anteriore all'emergenza sanitaria, con ciò dovendosi intendere che detta esecuzione presso terzi non rientri fra quelle che, proprio per effetto della situazione sanitaria emergenziale, si debbano considerare sospese, salvo eventuali proroghe, fino a tutto il mese di agosto 2020 (aderendo all'interpretazione che fa rientrare dette procedure nel periodo di sospensione).

Ed è questo un primo profilo di opportunità, in quanto un'azione esecutiva intentata durante tale periodo rimarrebbe irrimediabilmente infruttuosa.

Inoltre, dato che l'erogazione della cassa integrazione viene effettuata dall'INPS, soggetto diverso dal datore di lavoro, si renderebbe quantomeno opportuno effettuare un nuovo pignoramento presso detto ente.

A questo punto, però, sorge l'interrogativo se un tale pignoramento si possa far rientrare nella continuità dell'originaria esecuzione esecutiva, oppure si tratti di un pignoramento “nuovo”, con la conseguente applicazione della sospensione emergenziale delle procedure esecutive.

Come abbiamo visto, dal quesito si evince che, attualmente, il debitore è stato posto in cassa integrazione, supponendosi che si tratti della cassa integrazione prevista sempre dalla normativa emergenziale.

A questo proposito, altro problema riguarda la pignorabilità delle somme percepite a titolo di cassa integrazione.

Pur essendo astrattamente possibile effettuare un pignoramento presso terzi su tali somme bisogna osservare che non tutte le voci della cassa integrazione sono a titolo di retribuzione, trattandosi di un ammortizzatore sociale avente, in parte, natura indennitaria e, ad ogni modo, di importo sempre inferiore allo stipendio o salario di riferimento.

Di conseguenza, la somma pignorabile potrebbe risultare fortemente ridotta, se non azzerata anche in ragione della soglia di pignorabilità prevista per gli emolumenti stipendiali.

Ancora, non risultando dal quesito a quale istituto ci si intenda riferire, si deve considerare che la cassa integrazione straordinaria dettata dall'emergenza sanitaria attuale (se di questa si tratta), ha una durata limitata, tanto che un eventuale pignoramento potrebbe risultare tardivo.

Inoltre, sempre in conseguenza dell'importo inferiore di quanto percepito dalla cassa integrazione rispetto allo stipendio o salario, il debitore potrebbe usufruire della sospensione del pagamento se la somma percepita fosse sensibilmente ridotta.

In assenza di ulteriori informazioni desumibili dal quesito e date tutte le criticità sopra evidenziate, potrebbe non essere consigliabile effettuare un pignoramento sulla cassa integrazione, anche in considerazione della normativa emergenziale che muta con velocità, in aderenza alle esigenze del mondo del lavoro.

Purtroppo la soluzione del quesito posto non può essere più precisa in assenza di ulteriori informazioni e, comunque, dato il susseguirsi di modifiche legislative in merito, di interpretazione non sempre piana, rischia di non essere esaustiva e attuale, risolvendosi più che altro in una valutazione sulla opportunità o meno dell'attività recuperatoria, valutazione che non può essere effettuata se non dal soggetto creditore.

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