In caso di liquidazione delle spese processuali sotto i minimi tariffari il giudice deve specificare i criteri utilizzati

Redazione scientifica
11 Giugno 2020

In tema di liquidazione delle spese processuali ex d.m. 55/2014, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari e dunque i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento sono criteri di orientamento. Pertanto, il giudice deve specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di discostamento significativo dai parametri medi individuati.

Il caso. La Corte d'appello, accogliendo il ricorso proposto da una parte, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento a favore di questa di un indennizzo di euro 792 per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento e liquidava le spese processuali in 210 euro complessivi.
Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione la parte rilevando che l'importo delle spese di lite liquidato dalla Corte territoriale sia al di sotto dei valori minimi individuati dal d.m. n. 55/2014 e delle Tabelle dato che, pur applicando i parametri minimi ridotti del 50% per ogni singola voce da riconoscere, l'importo minimo da liquidare sarebbe stato di euro 286.

Compenso avvocati. La Cassazione, ritenendo fondata la censura, rileva che l'importo complessivo dei compensi professionali come liquidato dalla Corte d'appello è inferiore al minimo tabellare, alla luce dei parametri ex d.m. n. 55/2014.
Infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del sopracitato decreto, che detta i criteri applicabili nel regolamento delle spese di causa, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari e dunque i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento sono criteri di orientamento. Pertanto, il giudice deve specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di discostamento significativo dai parametri medi individuati, sempre senza ledere il decoro consono alla professione e senza liquidare somme simboliche (art. 2233, comma 2, c.c.).
Posto che la liquidazione disposta dalla Corte territoriale è stata operata in assenza di adeguata motivazione e in misura inferiore ai minimi tabellari, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.