Le spese di manutenzione ordinaria possono essere a carico del locatore
12 Giugno 2020
La vicenda. Il Tribunale, a seguito di ricorso monitorio proposta da una società immobiliare, emetteva decreto ingiuntivo che ordinava ad una s.n.c. di pagare alla ricorrente una ingente somma di denaro, a titolo di canoni d'affitto d'azienda alberghiera, in forza di un contratto di locazione. La s.n.c. si opponeva, deducendo inadeguatezza della struttura e opponeva in compensazione i costi di riparazioni da essa effettuate. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarando che nulla doveva l'opponente a controparte. La società immobiliare proponeva, così, appello e la Corte territoriale lo accoglieva, confermando il decreto ingiuntivo. Avverso tale decisione, la s.n.c. propone ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1621 c.c.
La ripartizione delle spese di manutenzione. In particolare, il motivo del ricorso attiene all'interpretazione di alcune clausole del contratto di locazione in relazione alla portata dell'art. 1621 c.c. Ai sensi di tale articolo, il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie, mentre le altre sono a carico dell'affittuario. Ma, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, tale disposizione ha carattere meramente dispositivo e può essere derogata “convenzionalmente”, ossia le parti del contratto possono stabilire altrimenti. Non può, pertanto, essere intesa come norma imperativa. |