Termine per il mutamento del rito nell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

Redazione scientifica
12 Giugno 2020

Qualora l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal d.lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo d.lgs., art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l'atto di appello.

Il caso. A seguito della notifica di una cartella di pagamento emessa da Equitalia per una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada, l'ingiunta proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace deducendo l'omessa notifica del verbale di accertamento. L'opposizione veniva rigettata e il Tribunale, in seconde cure, dichiarava la tardività dell'opposizione non ravvisata in primo grado. Concesso termine alla parte per dedurre sul punto, rigettava il gravame. La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte.

Tardività dell'opposizione. Sulla ritenuta tardività dell'opposizione, il Collegio ricorda che le Sezioni Unite (Cass. civ., n. 22080/17) hanno chiarito che l'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con cui viene a conoscenza della sanzione stessa per la nullità o l'omessa notifica del verbale di accertamento, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il termine dunque per la proposizione del ricorso è quello di 30 giorni dalla notificazione della cartella. Al fine del rispetto di tale termine, l'atto erroneamente proposto con la forma della citazione, anziché con ricorso, può conservare i propri effetti processuali assumendo rilevanza in tal caso il momento dell'iscrizione a ruolo della citazione notificata, adempimento equipollente al deposito del ricorso in cancelleria.

Mutamento del rito. La ricorrente deduce inoltre la violazione dell'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011. Il Tribunale avrebbe infatti dovuto entro la prima udienza e anche d'ufficio disporre il mutamento del rito con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Il motivo risulta fondato in quanto l'errore di rito non è stato tempestivamente rilevato dal Giudice di Pace e doveva dunque ritenersi precluso al Tribunale tale accertamento.

Come afferma la pronuncia infatti «il rito erroneamente adottato dall'opponente si è consolidato anche per quel che concerne la forma della proposizione del mezzo di gravame». Ne consegue che il consolidamento del rito ordinario – seppur erroneamente adottato - comporta che anche gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito. La tempestività dell'opposizione, in relazione al termine previsto dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 deve dunque essere rapportata alla data di notificazione della citazione.

In conclusione, la Corte cristallizza il principio secondo cui «qualora l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dall'art. 7 d.lgs. 11 settembre 2011, n. 150, sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 150/2011 non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l'atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell'atto introduttivo in ricorso».
La Corte accoglie per quanto detto il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.