Aspettativa sindacale e contribuzione figurativa

12 Giugno 2020

Aspettativa sindacale e contribuzione figurativa: si tiene conto anche dell'eventuale premio di produttività riconosciuto dal datore ove esso sia corrisposto alla generalità dei lavoratori a prescindere dalla loro presenza in servizio?Secondo quanto previsto dall'art. 31 l. n. 300 del 1970, i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono...

Aspettativa sindacale e contribuzione figurativa: si tiene conto anche dell'eventuale premio di produttività riconosciuto dal datore ove esso sia corrisposto alla generalità dei lavoratori a prescindere dalla loro presenza in servizio?

Secondo quanto previsto dall'art. 31 l. n. 300 del 1970, i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a loro richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

Durante tale periodo il rapporto di lavoro passa in uno stato di temporanea quiescenza, con sospensione delle obbligazioni principali che lo caratterizzano, sebbene esso venga considerato utile ai fini pensionistici, con onere posto a carico delle gestioni previdenziali. Relativamente alle retribuzioni figurative da prendere in esame in relazione a tale periodo, dall'art. 8 comma 8 l. n. 155 del 1981 si evince che esse sono da accreditare commisurandole a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa, con adeguamento in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, così come prevista dai CCNL.

Debbono, pertanto, ritenersi esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come gli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, nonché quelli connessi agli usi aziendali o a pattuizioni invididuali, dato il chiaro riferimento della legge alla contrattazione collettiva.

Cfr.: Cass., sez. lav. 6 aprile 2020, n. 7698.

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