Legittimo criticare l'amministratore condominiale, ma non accusarlo di usare i soldi dei condomini per viaggi personali

Redazione scientifica
15 Giugno 2020

Confermata la responsabilità penale di un uomo e di una donna, beccati a lanciare accuse gravissime nei confronti di due amministratori condominiali in un incontro con diverse persone. Respinta la tesi difensiva secondo cui ci si trova all'esercizio legittimo del diritto di critica sul fronte della gestione condominiale. Evidente per i Giudici l'offesa rappresentata dall'accusa, non accompagnata da prove, relativa all'utilizzo indebito dei soldi versati dai condomini.

Legittimo criticare l'amministratore del condominio. Affermare però, in maniera generica e senza il corredo di prove concrete, che egli ha gestito male i soldi a disposizione, utilizzandoli per i propri viaggi all'estero, vale sicuramente una condanna per diffamazione.

Soldi. A finire sotto processo sono un uomo e una donna, beccati a ipotizzare in un colloquio con alcune persone condotte poco pulite messe in atto, a loro dire, dai due componenti della società che si occupa della gestione di diversi condominii. Più precisamente, si parla di cattiva gestione dei soldi, «utilizzati dai due amministratori condominiali per propri viaggi all'estero» e non impiegati, invece, per pagare le fatture da saldare.
Queste frasi sono sufficienti, sia per il Giudice di pace che per i Giudici del Tribunale, per arrivare a una condanna per diffamazione, essendo evidente l'offesa arrecata alla reputazione dei due amministratori condominiali.
Giudici concordi anche sulla pena, fissata in 500 euro di multa a testa per l'uomo e la donna sotto processo.

Critica. Per il legale dei due imputati la condanna è frutto di una valutazione erronea, poiché, sostiene, fare riferimento a una «gestione poco chiara dei soldi» e sostenere l'esistenza di «una mala gestio dell'amministrazione condominiale» va catalogato come legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti degli amministratori.
Tale visione viene però respinta dai Giudici della Cassazione, i quali ritengono impensabile il richiamo difensivo alla scriminante del diritto di critica. Ciò perché ci si trova di fronte a «frasi, pronunciate alla presenza di più persone, con le quali l'amministratore di un condominio viene tacciato di illecita appropriazione del denaro a lui versato dai condomini al fine di far fronte a debiti personali o per impiegarli in viaggi», frasi non accompagnate da neanche «un elemento attestante la loro veridicità». Logico, quindi, parlare di diffamazione in piena regola.
Per chiudere il cerchio, e confermare la condanna emessa in Tribunale nei confronti dell'uomo e della donna, i Giudici spiegano che è illogico ipotizzare un diritto di critica a fronte della «propaganda di notizie – non accompagnate da prove – secondo cui gli amministratori condominiali avrebbero distratto illecitamente il denaro a loro disposizione per far fronte a propri debiti od impiegandolo in spese personali».

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