Dito del bimbo fratturato chiudendo la portiera dell'auto parcheggiata: risarcimento possibile

Redazione Scientifica
15 Giugno 2020

Riprende vigore la richiesta avanzata da una coppia di genitori nei confronti della proprietaria della vettura e della sua compagnia assicurativa. Evidente l'errore compiuto in Tribunale, laddove si è esclusa la circolazione del veicolo solo perché la vettura era in sosta e la chiusura dello sportello da parte del conducente era stata determinata dall'intento di non fare uscire il minore dal veicolo.

Episodio fantozziano per un papà: parcheggia l'auto – non di sua proprietà –, si ferma a chiacchierare con un conoscente e poi chiude in tutta fretta lo sportello per non far uscire dal veicolo il figlio, che, però, si ritrova con la mano schiacciata dolorosamente dalla portiera, riportando addirittura la frattura di un dito. In ballo ora la richiesta risarcitoria avanzata dall'uomo e dalla moglie nei confronti della proprietaria della vettura e della sua compagnia assicurativa. E per i Giudici il ristoro economico è plausibile – anche se dovrà nuovamente pronunciarsi il Tribunale –, poiché ci si trova di fronte a un danno connesso alla circolazione di un veicolo.

Ricostruito l'episodio, e accertata la lesione riportata dal minorenne – la frattura del terzo dito della mano sinistra –, i giudici di merito ritengono priva di fondamento la richiesta risarcitoria avanzata dall'uomo e dalla moglie nei confronti della proprietaria della vettura e della sua compagnia assicurativa.

Niente risarcimento per i danni subiti dal figlio della coppia – e determinati dalla chiusura dello sportello lato sinistro ad opera del conducente, cioè il padre –, poiché non si può parlare, secondo i Giudici, di veicolo in movimento, né si può ipotizzare un collegamento causale tra l'assurdo incidente e la circolazione dell'auto. Su quest'ultimo punto il Tribunale osserva che «le lesioni subite dal minore alla mano sinistra per schiacciamento sono state determinate dalla chiusura della portiera da parte del conducente del veicolo quando quest'ultimo era già in sosta, e non per mettersi in moto o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perché egli era intento a parlare con un suo amico e non voleva che il figlio scendesse dal veicolo e si allontanasse».

In sostanza, secondo i giudici del Tribunale «il gesto» compiuto dall'uomo «nulla aveva a che fare con la circolazione stradale ed era ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera età».

Di diverso parere sono però i Giudici della Cassazione, che ritengono plausibili le osservazioni proposte dai due genitori.

Il legale che rappresenta la coppia sostiene che «deve ricondursi al concetto di circolazione stradale anche la sosta del veicolo su strada pubblica» e osserva in maniera critica che il Tribunale «non ha considerato che il bambino aveva subito le lesioni mentre si trovava all'interno della vettura, che si era appena fermata su strada pubblica».

Per i Magistrati del ‘Palazzaccio' è sufficiente ribadire che «il concetto di circolazione stradale include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione si all'ingombro da desso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade». E ritornando alla vicenda in esame è ritenuto «afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo».

Evidente, quindi, l'errore compiuto dai Giudici del Tribunale, i quali hanno escluso l'ipotesi del risarcimento per il danno arrecato dalla circolazione di un veicolo, basandosi sul fatto che l'incidente si era verificato quando la vettura era in sosta e che la chiusura dello sportello da parte del conducente era stata determinata dall'intento di non fare uscire il minore dal veicolo.

FONTE: dirittoegiustizia.it

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